Pubblicità di prestiti e finanziamenti: il caso Immobiliare Priolo

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e del Tar su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Assoutenti dedica da sempre molta attenzione al tema delle pratiche scorrette nel settore dei prestiti e finanziamenti: leggi ad es. questa scheda generale oppure l’analisi dei provvedimenti riguardanti Or.fin e C&F . Proprio la necessità di informare tanti consumatori che possono essere ingannati da proposte solo apparentemente convenienti ha spinto Assoutenti anche a realizzare un  controspot. Una recente sentenza del Tar del Lazio ci permette di tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza ha giudicato ingannevoli  i messaggi contenuti nei volantini distribuiti a Palermo dalla Immobiliare Priolo, contestando:

        la mancata chiarezza sul fatto che la società è un ente di mediazione creditizia:  la semplice indicazione del numero dell’“UIC” (Ufficio Italiano Cambi) non consente all’utente di comprendere da subito che la società non eroga direttamente i finanziamenti, che dipendono invece dalla decisione di un soggetto diverso;

        l’ambiguità sul costo effettivo dell’operazione finanziaria a carico del cliente, in quanto è omesso qualsiasi riferimento al Taeg (tasso annuo effettivo globale) che consentirebbe una comparazione della convenienza dei finanziamenti offerti con altre proposte analoghe.

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 43.000 euro, che tiene conto anche dell’atteggiamento collaborativo della società, che ha sospeso la campagna promozionale dopo l’apertura del procedimento 1.

Il Tar del Lazio, che non aveva accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento 2, nel novembre del 2012 ha respinto il ricorso della società, condividendo le argomentazioni dell’Antitrust sull’ingannevolezza del messaggio con riferimento sia al tipo di attività pubblicizzata (la Priolo svolge intermediazione immobiliare e consulenza finanziaria, piuttosto che attività creditizia vera e propria) sia all’indeterminatezza degli oneri da sostenere per il singolo finanziamento 3.

15 novembre 2012



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 20094 del 2009 (PS3588).
2 Cfr. il decreto n. 4710 del 2009.
3 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 9349 del 2012.