Telemarketing e registro delle opposizioni: la normativa continua ad applicarsi anche ad associazioni, enti e persone giuridiche

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Il Garante ribadisce la corretta interpretazione della normativa vigente

 

Il Garante precisa che le recenti modifiche di cui al decreto-legge n. 201/2011 non modificano l’applicabilità del titolo I del codice per la protezione dei dati personali anche a enti, associazioni e persone giuridiche: la legge si parla infatti di contraenti (prima “abbonati”) e non già di persone “interessate” (che sarebbero solo quelle fisiche). Negli stessi termini si esprime anche la normativa sul Registro delle opposizioni volto a tutelare tutti i contraenti; pertanto tutti coloro che sono iscritti nel Registro non possono essere contattati né potranno ricevere telefonate, fax, sms da sistemi automatizzati.

Il Garante sottolinea peraltro che le novità introdotte dal decreto-legge n. 201/2011 evidenziano alcune contraddizioni nella normativa (ad esempio con riguardo alla sede in cui far valere violazioni della legge o alla possibilità di effettuare comunicazioni commerciali alle persone giuridiche nel caso in cui i dati siano tratti da siti internet o da documenti pubblici), ciò che rende necessario un intervento correttivo di Parlamento e Governo 1.

14 novembre 2012



1 Vedi il provvedimento n. 262 del 20 settembre 2012, pubblicato sul sito del Garante .