Indennizzi agli utenti per ostacoli al diritto di ripensamento, interruzione e mancato funzionamento del servizio

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Sintesi dei recenti provvedimenti adottati dal Corecom Lazio nelle controversie tra consumatori e Vodafone, TeleTu e Teleunit

 

Il 22 ottobre 2012 il Corecom Lazio ha deliberato in merito ad alcune controversie tra consumatori ed operatori telefonici. Come noto, i Corecom sono competenti a decidere solo in merito alle richieste di indennizzo, ferma restando la possibilità per l’utente di rivolgersi al giudice ordinario per le eventuali richieste di risarcimento.

 Il primo caso riguarda un utente che aveva aderito telefonicamente ad una proposta commerciale di Vodafone, esercitando però subito dopo il diritto di ripensamento. Vodafone però dava ugualmente corso alla procedura di migrazione e l’utente si vedeva perciò interrompere il servizio per oltre 4 mesi, fino a quando cioè riusciva a rientrare dal vecchio operatore. La società non ha fornito alcun elemento atto a provare l’assenza di sue responsabilità al riguardo oppure l’esistenza di un’eventuale richiesta di esecuzione immediata da parte dell’utente. In conclusione, il Corecom ha riconosciuto un indennizzo di 990 euro per l’interruzione del servizio e di altri 149 euro per mancata risposta ai reclami (secondo la carta dei servizi di Vodafone, la società si impegna a rispondere in forma scritta entro 45 giorni dal reclamo). Le spese procedurali sono state quantificate in 100 euro 1.

La seconda vicenda riguarda ancora Vodafone, cui un consumatore contestava l’ingiustificata sospensione, senza preavviso, del contratto “Dual ram” che prevedeva la fatturazione, direttamente all’utente, delle chiamate personali da questo effettuate su sim aziendale, come confermato anche dalle fatture emesse da Vodafone. Il Corecom non ha ritenuto valide le argomentazioni della società, che ha attribuito la sospensione ai problemi insorti con l’azienda titolare della sim, rapporti a cui l’utente era comunque estraneo. E’ stato perciò deliberato un indennizzo di 3.840 euro, commisurato al periodo di interruzione del servizio, protrattosi per oltre 1 anno e mezzo (oltre a 200 euro per spese procedurali) 2.

La terza decisione concerne il caso di un utente che lamentava il parziale funzionamento della linea adsl, durato per un anno esatto, e mai risolto nonostante i ripetuti reclami; TeleTu ha ammesso di aver fornito un servizio non di elevata qualità, limitandosi ad affermare che ciò era dipeso da problemi dell’impianto telefonico del cliente, non imputabile alla società, senza però fornire alcuna prova al riguardo. In conclusione, il Corecom ha deliberato un indennizzo di 912 euro oltre a 100 euro per spese procedurali 3.

Il Corecom ha invece respinto la richiesta di un cliente di Teleunit, il quale lamentava l’addebito da parte della società di un canone superiore rispetto a quello concordato telefonicamente. Il Corecom ha invece accertato che gli importi addebitati erano conformi a quanto precisato nella conversazione telefonica e nella documentazione contrattuale inviata da Teleunit 4.

17 novembre 2012



1 Cfr. la delibera 45/12/CRL.
2 Cfr. la delibera 44/12/CRL.
3 Cfr. la delibera 47/12/CRL.
4 Cfr. la delibera 46/12/CRL.