Controversie utenti con operatori telefonici: recenti sanzioni e indennizzi decisi dall’Agcom

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 L’Autorità garante delle comunicazioni decide su casi di mancata attuazione delle decisioni dei Corecom e di altri disservizi

 Il sito dell’Autorità garante delle comunicazioni ha pubblicato nuovi provvedimenti adottati a seguito delle responsabilità delle aziende emerse a seguito di un contenzioso con alcuni utenti.

Le prime due delibere riguardano casi di mancata attuazione di precedenti provvedimenti temporanei adottati dai Corecom. In particolare, a Telecom Italia è stata contestata il prolungato ritardo con cui è stata data esecuzione ad una delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria per il ripristino della piena funzionalità del servizio di fonia. La società non si è attivata tempestivamente nonostante fosse a conoscenza delle difficoltà tecniche da lungo tempo. In conclusione, l’AGCom ha deliberato una sanzione di 31.000 euro circa 1. A Wind è stata invece contestato il mancato seguito ad una delibera del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio riguardante il trasloco di una linea telefonica ad un diverso indirizzo. Wind, di fronte ai ripetuti reclami, non ha informato l’utente dell’impossibilità di riattivare il servizio a causa delle gravi difficoltà tecniche riscontrate, ponendolo in una situazione di lunga e vana attesa e anzi emettendo fatture per un servizio mai reso. La previsione, nelle condizioni generali del contratto che “Infostrada non garantisce la possibilità di effettuare il trasloco della linea” non fa venir meno le responsabilità dell’azienda 2: per queste ragioni l’AGCom ha deliberato una sanzione di 31.000 euro circa.Su questo sito abbiamo dato notizia di altri recenti casi di mancato rispetto delle delibere dei Corecom: clicca qui .

In data 23 maggio 2013 l’AGCom ha accolto le richieste di un utente, intestatario di 5 utenze telefoniche (2 fisse e 3 mobili), che reclamava alcune fatture indebite di BT Italia, riportanti traffico dati wap, e inoltre contestava il ritardo nell’invio di una Sim sostitutiva a seguito di denuncia di smarrimento, nonché la mancata risposta ai relativi reclami.  Le fatture in questione, peraltro, erano successive sia alla migrazione verso altro gestore, rendendo dunque lampante che il traffico in questione e i canoni del piano tariffario non fossero imputabili all’utente, sia alla denuncia di smarrimento della Sim, dalla quale era “partito” detto indebito traffico. BT Italia non ha fornito elementi validi in merito al traffico di dati wap, al ritardo di gestione della pratica di smarrimento della Sim ed al ritardo nei riscontri ai reclami dell’utente. E così l’AGCom ha intimato alla società telefonica di stornare integralmente tutte le fatture contestate e di erogare gli indennizzi di euro 109,00 per il ritardato riscontro ai reclami e di euro 100,00 a titolo di spese di procedimento 3.

Il Corecom dell’Abruzzo ha accolto parzialmente le rimostranze di un cliente di Teletu, che lamentava l’illegittima sospensione del servizio telefonico e di internet, chiedendo la restituzione di quanto indebitamente versato dal giorno di disattivazione in poi e una serie di indennizzi, da quello per la mancata estinzione del contratto a quello per l’assenza di riscontro ai reclami, da quello per la mancata ricezione degli elenchi telefonici a quello per la mancata consegna dello stesso contratto telefonico. Inoltre, l’utente contestava l’erronea applicazione del piano tariffario, l’indebito ed unilaterale aumento delle stesse tariffe e il mancato invio delle fatture. Il Corecom ha annullato e stornato tutti gli importi successivi alla sospensione dei servizi, nonché gli indebiti aumenti tariffari, indennizzando l’utente per complessivi 2.760 euro (euro 2.370 per la disattivazione dei servizi voce ed internet, 300 euro per la mancata risposta ai reclami, 100 euro per le spese procedurali) 4.

Il Corecom di Bolzano ha accolto parzialmente le rimostranze di un cliente di Sky che, avendo aderito all’offerta “Home pack Sky Fastweb” lamentava la mancata consegna di alcune apparecchiature indicate nel volantino pubblicitario (decoder e digital key), deliberando un indennizzo di 250 euro. Non accolta la richiesta di restituzione del canone perché l’utente ha usufruito ugualmente del servizio. Il Corecom non ha riscontrato infine responsabilità di Sky per quanto concerne la mancata attivazione del servizio internet in quanto quest’ultima è addebitabile solo a Fastweb, non citata in giudizio 5.

 


1 Vedi la delibera n. 353/CONS del 2013.

2 Cfr. la delibera n. 331/CONS del 2013.

3 Vedi la delibera n. n. 32/13/CIR.

4 Vedi la deliberazione n. 17 del 11.06.2013.

5 Cfr. la deliberazione n. 9 del 6.05.2013.