Ostacoli alla chiusura del conto corrente bancario: il caso Mediolanum

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L’Antitrust sanziona l’istituto di credito con una multa di 300.000 euro

 

Non è la prima volta che l’Autorità garante della concorrenza si occupa del comportamento dilatorio ed ostativo posto in essere dagli istituti di credito nel dar corso alle pratiche di cessazione del contratto di conto corrente, a seguito della richiesta del cliente. Nel 2010 sono stati sanzionati per tale pratica commerciale scorretta Cariparma  ed Unicredit , mentre nell’ottobre dello stesso anno l’Antitrust ha accettato gli impegni di BNL , nel mirino dell’Autorità a seguito di numerosi reclami e segnalazioni da parte della clientela, che lamentava ritardi nella chiusura dei conti correnti.

Nel caso di Banca Mediolanum l’istruttoria è partita dalle denunce pervenute nel periodo tra giugno e novembre 2011 da parte di alcuni consumatori, denunce che hanno trovato riscontro anche in un’indagine condotta sul web con riferimento ad alcuni forum nei quali nei mesi di gennaio 2008 e febbraio-marzo 2010 sono risultate presenti altre lamentele di clienti della Banca. In particolare, Banca Mediolanum non avrebbe dato pronto seguito alle formali richieste di estinzione dei rapporti di conto corrente, omettendo di comunicare tempestivamente eventuali circostanze ostative all’esecuzione delle stesse e, nello stesso tempo, avrebbe continuato ad addebitare le spese connesse alla tenuta del conto, quali ad esempio il canone e l’imposta di bollo 1.

L’Antitrust ha accertato che, sulla base delle condizioni generali del contratto che regolano i rapporti tra la Banca ed il cliente, la richiesta di estinzione deve avere forma scritta e essere inviata con lettera raccomandata A/R  alla Banca o presentata per il tramite del Family Banker, utilizzando un apposito modulo. Tale richiesta di estinzione è efficace decorsi dieci giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta e, infatti, viene lavorata a partire dal decimo giorno lavorativo successivo alla sua ricezione da parte di un apposito ufficio competente, a prescindere dalla completezza della richiesta stessa.                                      

Trascorso tale termine, segue la fase di verifica della concreta procedibilità della chiusura del conto corrente. In particolare, se la Banca riscontra un saldo positivo e l’assenza di ulteriori partite viaggianti, procede alla chiusura del conto. Nell’ipotesi in cui, invece, la Banca riscontra un saldo negativo o non siano rientrate tutte le partite viaggianti, procede a contattare il cliente secondo i canali previsti direttamente o per il tramite del Family Banker per informarlo della sussistenza di tali condizioni ostative. Nelle condizioni contrattuali  è previsto che il recesso esercitato provoca la chiusura del conto corrente che avviene, qualora il saldo risulti positivo, entro un termine massimo di sessanta giorni. Nella pratica, gli effetti per il cliente che ha richiesto l’estinzione si producono al momento della chiusura contabile del conto corrente, in quanto fino a quando il conto non è estinto, esso rimane pienamente operativo maturando spese, costi e relativi interessi.

Dai dati forniti dalla stessa Banca Mediolanum per il periodo dal settembre 2007 al marzo 2012 e riferiti ad i soli conti correnti con saldo positivo, quindi con esclusione dei casi in cui la presenza di un saldo negativo operi come circostanza ostativa, l’Antitrust ha riscontrato che il periodo medio tra la ricezione della richiesta di chiusura e la fase di avvio della esecuzione della procedura da parte dell’apposito ufficio è stato di undici giorni. Considerando l’intervallo tra la data di avvio della procedura di esecuzione e la data di estinzione contabile del conto corrente i dati evidenziano, soprattutto negli anni 2007, 2009 e 2010, percentuali di conti correnti estinti successivamente al periodo massimo di sessanta giorni pari, rispettivamente, all’11,7, all’8,8 ed al 13,7 per cento. Negli stessi esercizi appare elevata anche la percentuale di conti correnti per i quali l’estinzione si è realizzata oltre i novanta giorni dall’avvio della procedura esecutiva da parte degli uffici preposti.

Dagli accertamenti eseguiti dall’Antitrust è emerso anche che, in presenza di cause ostative alla spedita chiusura del conto corrente diverse dalla presenza di un saldo negativo, quali ad esempio l’istaurarsi di procedure esecutive sul rapporto o l’apertura di pratiche successorie, il cliente è informato per le vie brevi, in quanto non è prevista contrattualmente alcuna comunicazione scritta. Nel contempo, tuttavia, il conto, indipendentemente dalla sua utilizzazione, continua ad essere operativo e soggetto ai costi connessi alla sua tenuta. L’Antitrust segnala in proposito che, in tal caso, è di fatto impedito al cliente l’utilizzo effettivo del conto, essendo egli tenuto alla restituzione dei supporti per l’utilizzo dei servizi di pagamento all’atto della presentazione della richiesta di chiusura.

Le evidenze raccolte hanno, pertanto, indotto l’Antitrust ad individuare nell’operato di Banca Mediolanum una pratica lesiva dei diritti dei consumatori, costretti a subire i costi connessi al perdurare di un rapporto contrattuale di cui hanno richiesto la chiusura e della cui protratta operatività non possono pienamente fruire. Inoltre viene contestato alla Banca di non aver contrattualmente previsto procedure operative idonee a informare tempestivamente il cliente dell’esistenza di circostanze ostative alla chiusura del rapporto, diverse dalla presenza di un saldo negativo.

La misura della rilevante sanzione inflitta all’Istituto di credito (300.000 euro), oltre a trovare motivazione nella gravità della pratica scorretta – connessa alla dimensione economica della Banca ed all’entità del danno economico potenziale derivante per i consumatori – e nella durata della violazione, considera anche la circostanza aggravante della recidiva. Infatti, Banca Mediolanum è già stata oggetto di un provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust per condotta ingannevole nei confronti dei consumatori, posta in essere nell’ambito dell’attività di promozione di un particolare conto corrente offerto alla clientela (Conto Corrente Mediolanum Freedom ).         

13 novembre 2012




1 Cfr. provvedimento n. 24010 del 23 ottobre 2012, pubblicato sul Bollettino n. 43 del 2012.