Servizi a sovrapprezzo, mancata riattivazione, ostacoli alla migrazione e al diritto di ripensamento, servizi non richiesti: sanzionate Webcom Tlc, TeleTu, Vodafone e Telecom

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 L’Agcom delibera sanzioni per complessivi 272.000 euro

 

 

Il 20 aprile 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni ha esaminato le segnalazioni del servizio di polizia postale sulla violazione da parte della società Webcom Tlc della normativa sui servizi a soprapprezzo, la quale prevede che tali servizi siano preceduti da un annuncio fonico gratuito, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato; l’utente deve avere inoltre la possibilità di cessare la telefonata in fase di ascolto del messaggio, senza che alcun importo gli venga addebitato 1. L’Autorità ha verificato l’esistenza di un certo numero di casi in cui la Webcom ha tassato il messaggio informativo in occasione di trasmissioni televisive nelle quali i conduttori invitavano a chiamare i numeri in sovraimpressione. In conclusione, l’AGCom ha deliberato una sanzione di 120.000 euro, che tiene conto anche delle misure prese dalla Webcom per evitare in futuro il ripetersi di tali violazioni 2.Analoghe segnalazioni fatte dal servizio di polizia postale nei confronti di altri operatori sono state invece archiviate perché durante il procedimento non sono emersi riscontri certi al riguardo 3.
Nella stessa data, l’AGCom ha deliberato una sanzione di circa 10.000 euro a carico di TeleTu per aver per aver disatteso per un certo periodo l’ordine di riattivazione della linea telefonica di un utente, disposto provvisoriamente dal Corecom in attesa della definizione della controversia 4.
Sempre il 20 aprile 2012 l’AGCom ha deliberato una sanzione di circa 26.000 euro a carico di Vodafone per ritardato l’adempimento ad una decisione del Corecom in merito al completamento della procedura di migrazione di un utente, non avendo la società fornito il relativo codice di migrazione. L’entità della sanzione tiene conto anche della restituzione da parte della società degli importi addebitati e del riconoscimento di un indennizzo all’utente 5.
Il 3 maggio 2012 l’AGCom ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a carico della stessa Vodafone per aver gestito con ritardo una richiesta di recesso avanzata da un proprio cliente entro dieci giorni dal precedente consenso vocale (poi confermata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno); la società aveva dato subito avvio al processo di migrazione, rendendo così più complesso il ritorno al precedente operatore. La sanzione tiene conto anche della positiva introduzione, da parte della stessa Vodafone, di un nuovo sistema che permetterà all’utente di esercitare il diritto di ripensamento anche tramite un apposito modulo di disdetta pubblicato sul sito internet oppure chiamando gratuitamente ad un numero verde 800.121.800, dedicato appositamente ai clienti che hanno una pratica in attivazione 6.
Il 7 maggio 2012 l’Autorità ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a carico di  Telecom per aver attivato un servizio per la navigazione su internet, in assenza del preventivo consenso del cliente, e nonostante il fax di reclamo da esso inoltrato. Solo dopo l’avvio del procedimento di fronte all’Autorità, la società ha disattivato il servizio, provvedendo anche a rimborsare i relativi importi sulla bolletta 7.
 

28 maggio 2012



1 Vedi la delibera n. 16/2008/Cir.
2 Vedi la delibera n. 201/2012/Cons. 
3 Vedi le delibere nn. 198, 199 e 200 del 2012. 
4 Vedi la delibera n. 195/2012/Cons. 
5 Vedi la delibera n. 196/2012/Cons. 
6 Vedi la delibera n. 253/2012/Cons. 
7 Vedi la delibera n. 270/2012/Cons.