Comunicato stampa
3 settembre 2026
Euribor, sentenza della corte di giustizia ue: nessuna nullità automatica, ma resta aperta la tutela dei mutuatari secondo il diritto nazionale
Assoutenti: «la pronuncia chiarisce i confini del diritto ue, ora spetta ai giudici nazionali valutare le conseguenze sui singoli contratti»
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata oggi nella causa C-60/25, Livronsa, relativa alla nota vicenda della manipolazione dell’Euribor e alle possibili conseguenze sui contratti di mutuo indicizzati a tale parametro. Ne dà notizia Assoutenti, intervenuta nel procedimento in rappresentanza dei consumatori.
Il procedimento nasce dal rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte d’Appello di Cagliari, chiamata a stabilire quale efficacia debba riconoscersi, nelle controversie nazionali relative ai mutui, alle decisioni con cui la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro e la manipolazione dell’Euribor. Con la sentenza del 3 settembre 2026, la Corte ha chiarito che l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1/2003 non determinano la nullità automatica di qualsiasi clausola contrattuale che faccia riferimento all’Euribor.
In particolare, l’accertamento della Commissione europea relativo alla manipolazione del tasso di riferimento in uno specifico mercato non può, da solo, comportare la nullità di una clausola inserita in un contratto appartenente a un mercato distinto, qualora le parti del contratto siano estranee all’intesa e il contratto stesso non sia stato stipulato per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale accertato.
La Corte precisa, inoltre, che gli accertamenti contenuti nelle decisioni della Commissione devono essere considerati dal giudice nazionale nei limiti della natura e della portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione effettivamente accertata.
Un passaggio particolarmente significativo della motivazione riguarda, tuttavia, proprio il ruolo dei giudici nazionali. La Corte afferma infatti che, con riferimento ai rapporti contrattuali diversi dai derivati e intercorsi tra soggetti estranei all’intesa, spetta ai giudici nazionali valutare, sulla base del diritto del proprio Stato membro, la portata e le conseguenze sui rapporti contrattuali dell’eventuale divieto di determinate clausole. Viene quindi escluso un automatismo di nullità fondato esclusivamente sull’articolo 101 TFUE e sulle decisioni EIRD della Commissione europea, ma non vengono preclusi gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento nazionale, la cui applicabilità dovrà essere verificata dai giudici alla luce delle caratteristiche del singolo rapporto contrattuale.
«La Corte di giustizia ha escluso che dalla sola decisione della Commissione europea possa discendere automaticamente la nullità di tutti i mutui indicizzati all’Euribor. Ma questo non significa affatto che ogni questione relativa ai contratti interessati dalla manipolazione possa considerarsi definitivamente chiusa», afferma il presidente Gabriele Melluso – La Corte delimita il campo di applicazione dell’articolo 101 TFUE e, nello stesso tempo, riconosce che spetta ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto interno, la portata e le conseguenze sui rapporti contrattuali. È esattamente su questo terreno che dovranno essere verificate le singole situazioni”
«La sentenza conferma la funzione centrale della Corte di giustizia nell’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Nel merito, esclude che la nullità antitrust si estenda automaticamente alle clausole dei mutui conclusi da soggetti estranei all’intesa e appartenenti a un mercato diverso. Le decisioni EIRD non determinano quindi, da sole, l’invalidità della clausola né consentono di presumere effetti precisi sul tasso applicato. Ciò non equivale, tuttavia, a una generale dichiarazione di validità delle clausole indicizzate all’Euribor: le eventuali questioni fondate su autonome disposizioni del diritto interno restano affidate ai giudici nazionali e devono essere valutate alla luce delle caratteristiche e delle prove relative al singolo contratto, nel rispetto del principio di trasparenzas sostanziale» – conclude l’Avv. Maria Laura Ficola, difensore costituito per Assoutenti nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia insieme all’Avv. Armida Dal Bo.
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