Legge n. 99 del 23.7.2009

659

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

Sicurezza alimentare

Artt. 15-17: prevedono l’inasprimento delle pene e misure di contrasto alla contraffazione delle merci ed una fattispecie specifica per i prodotti agroalimentari.
 
Art. 18: reca obblighi, per gli esercenti la pesca, di fornire informazioni sui prodotti ittici (nome comune e scientifico della specie, peso al vivo espresso in kg, data e luogo di cattura o dell’asta, attrezzo di pesca, ecc.).