Legge n. 102 del 3.8.2009

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Legge di conversione del decreto legge n. 78/2009: c.d. “decreto anticrisi”

Art. 2: reca norme in materia di accrediti bancari, per il contenimento delle commissioni bancarie e a sostegno del microcredito. In particolare:

 a)     a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari non può superare, rispettivamente, uno, due e tre giorni dal versamento, mentre la disponibilità non può superare i quattro, quattro e cinque giorni. Dal 1 aprile 2010, la disponibilità non può superare i quattro giorni per tutti i casi. Qualunque pattuizione contraria è nulla. Il testo approvato dalla Commissione in sede referente, poi modificato come sopra dal “maxiemendamento” del Governo (che è stato infine definitivamente approvato da Camera e Senato), prevedeva che, dal 1 gennaio 2010, sia la data di valuta che quella di disponibilità non potessero superare, rispettivamente, uno, due e tre giorni. Il suddetto “maxiemendamento” ha altresì soppresso la seguente disposizione, che figurava nel testo approvato in Commissione: a decorrere dal 1 novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento che eseguisse un bonifico avrebbe dovuto assicurare che l’accreditamento avvenisse entro la giornata successiva, considerando quale giornata di valuta per il beneficiario la medesima data in cui l’importo fosse accreditato sul proprio conto;
 
b)     a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione di somme non può superare lo 0,5% dell’importo dell’affidamento, calcolato su base trimestrale, prevedendo la nullità di ogni patto di remunerazione (ad integrazione di quanto previsto in materia dall’art. 2 bis del decreto legge 185/2008, convertito nella legge 2/2009). Il “maxiemendamento” del Governo ha soppresso la norma, introdotta in Commissione, in base alla quale il “tetto” dello 0,5% non potesse essere superato nemmeno in caso di “sconfinamento” oltre l’affidamento richiesto;
 
c)      ad integrazione del “decreto Bersani” 7/2007 (convertito nella legge 40/2007), in caso di surrogazione del mutuo, ove la banca cedente non perfezioni l’iter avviato dalla banca cessionaria entro 30 giorni dalla richiesta di quest’ultima, la banca cedente è obbligata a risarcire per il ritardo il cliente nella misura dell’1% del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
 
d)     a decorrere dal 2010, si dispone uno stanziamento annuale di 1,8 milioni di euro a favore del Comitato per il microcredito, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese e la lotta alla povertà.
 
Il “maxiemendamento” del Governo ha infine soppresso la disposizione, introdotta in Commissione, che prevedeva che, in caso di modifiche contrattuali predisposte unilateralmente dalla banca, il cliente avrebbe avuto a disposizione non più 60, ma 120 giorni per recedere eventualmente dal contratto, ove non le accettasse, e che, in ogni caso, le suddette modifiche non potessero comportare un aumento del tasso di interesse originariamente pattuito superiore al 5%.
 
 
Art. 5, comma 3 quater: prevede che il Ministro dell’economia stipuli una convenzione con l’ABI per attenuare gli oneri creditizi a carico delle piccole e medie imprese, anche con riferimento ai tempi dei pagamenti (il 3 agosto essa è stata firmata, con previsione di sospensioni, a seconda dei vari casi, da 6 a 12 mesi).