Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate

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Sintesi delle disposizioni di interesse per i consumatori 

La nuova legge vuole promuovere la qualificazione professionale di quelle persone che esercitano un’attività economica (in forma individuale o associata, societaria, cooperativa  o  come  lavoro dipendente) pur non essendo iscritte a ordini o albi professionali e garantire una maggiore tutela per i consumatori, che potranno scegliere tra operatori “accreditati”. Va considerato che negli ultimi anni, in Italia, sono nate diverse professioni al di fuori di ordini o collegi, soprattutto nel settore dei servizi (tra gli altri geologi, amministratori di condominio, sociologi, tributaristi, traduttori, bibliotecari, consulenti, informatici etc): il numero delle persone interessate varia, a seconda delle stime, dai 2 ai 3,5 milioni. Non rientrano nell’ambito della legge le professioni sanitarie e le attività e mestieri artigianali,  commerciali e di  pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Più in particolare:

– chiunque svolge una delle professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, alla legge in oggetto: l’inadempimento viene qualificato come “pratica commerciale scorretta” ai sensi del Codice del Consumo (art. 1);

– le associazioni (fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di rappresentanza esclusiva) valorizzano le  competenze degli associati e garantiscono il rispetto delle  regole  deontologiche, agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle regole sulla concorrenza, anche attraverso la costituzione di appositi sportelli per risolvere contenzioso; le associazioni possono adottare appositi codici di condotta (di cui all’art. 27-bis del codice del consumo) che definiscono il comportamento dei professionisti, i quali sono obbligati ad informare preventivamente i consumatori della loro esistenza. 7. L'elenco delle associazioni è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (art. 2);

– il sito web delle associazioni riporta gli elementi informativi che presentano utilità per il cittadino (statuto, titoli di studio richiesti, elenco degli iscritti, l'eventuale sistema  certificato  di  qualità UNI, garanzie  a  tutela  degli  utenti,  come le modalità di accesso allo sportello per i consumatori) e costituire comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale (art. 4);

– le associazioni rilasciano attestazioni agli iscritti (anche a tutela dei consumatori: cittadini, imprese private e pubbliche, amministrazione pubblica) sulla qualità dei servizi forniti, il possesso di una polizza per la responsabilità civile etc (art. 7);

– la vigilanza sul rispetto della normativa è affidata al Ministero per lo sviluppo economico; la pubblicazione di informazioni non veritiere sui siti web ed il rilascio di attestati non veritiere sono considerate pratiche commerciali scorrette e come tali sanzionabili dall’Autorità garante della concorrenza (art. 10).