Indennizzi agli utenti per disservizi imputabili al gestore

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 Sintesi dei provvedimenti adottati dall’AGCom il 23 gennaio 2013 nei confronti di Telecom

In data odierna l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha pubblicato sul suo sito due delibere approvate il 23 gennaio 2013 dalla Commissione infrastrutture e reti, relative a controversie tra operatori telefonici ed utenti.

Un utente lamentava l’interruzione dei servizi voce e adsl da parte di Telecom per un lungo periodo (104 giorni). L’Agcom non ha ritenuto valida la difesa della società, che ha attribuito tale disservizio al reiterato furto di cavi telefonici nella zona di Licola, prontamente denunciati all’autorità giudiziaria. Secondo l’Autorità, Telecom avrebbe potuto attivare servizi sostitutivi alternativi; in ogni caso, Telecom non solo non ha corrisposto materialmente alcun indennizzo all’utente ma ha continuato anzi ad emettere bollette, senza neppure avvisare l’utente stesso dell’impossibilità di riattivare il servizio. Per queste ragioni, l’AGCom ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.340 euro (comprensivo anche di quello per la mancata risposta ai reclami), oltre agli interessi legali e a 100 euro per spese di conciliazione; Telecom dovrà inoltre rimborsare  le somme indebitamente accreditate 1.

Un caso riguarda analogo ha riguardato l’interruzione del servizio di fonia vocale per più di un anno (474 giorni) subita da una società. L’Agcom non ha ritenuto valida la difesa di Telecom, fondata sui furti di cavi telefonici nella zona di Mondragone, anch’essi denunciati all’autorità giudiziaria. Secondo l’Autorità, Telecom avrebbe potuto attivare servizi sostitutivi alternativi; comunque Telecom ha continuato anzi ad emettere bollette, pur in assenza di qualsiasi servizio. In conclusione, l’AGCom ha deliberato un indennizzo di 4.740 euro oltre agli interessi legali e a 100 euro per spese di conciliazione ed al rimborso delle somme indebitamente accreditate. L’Agcom non ha invece riconosciuto la somma di 7.352 euro richiesta dalla società quale rimborso dei costi sostenuti per la fruizione di servizi alternativi con altro gestore. Rimane salva la facoltà delle società di rivolgersi all’autorità giudiziaria per eventuali richieste di risarcimento del danno 2.

8 febbraio 2013

 


1 Cfr. la delibera n. 4/13/CIR .

2 Cfr. la delibera n. 5/13/CIR .