Il trattamento dei dati sensibili durante l’attività di conciliazione delle controversie civili e commerciali

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Il Garante detta le nuove disposizioni per garantire il rispetto della privacy

 

Il 13 dicembre 2012 il Garante per la tutela dei dati personali ha adottato una disciplina, valida per tutto il 2013, che consente anche ai soggetti che svolgono attività di composizione delle controversie (ex d.lgs. n. 28 del 2010) di proseguire nella raccolta e trattamento dei dati sensibili 1.

Il trattamento riguarda i dati sensibili attinenti ai soggetti coinvolti nella controversia ed indispensabili per la risoluzione del caso; i dati relativi ai terzi possono essere trattati solo se strettamente indispensabile per l'attività di mediazione. La normativa prevede controlli periodici al fine di verificare il rispetto di tali obblighi.

L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione. I dati sensibili non possono essere diffusi. La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato e con modalità che impediscano ad altri soggetti di acquisirne conoscenza.

Restano validi gli obblighi previsti da altre disposizioni che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali o che vietano la rivelazione senza giusta causa delle notizie coperte da segreto professionale.

I dati sensibili possono essere conservati per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività.

Non è prevista una specifica autorizzazione al garante per la raccolta e trattamento dei dati conforme a questa disciplina.



1 Vedi l’Autorizzazione n. 5/2012 ed in particolare il Capo VI – Registro dei provvedimenti n. 402. I precedenti provvedimenti erano stati adottati il 21 aprile 2011 ed il 28 giugno 2012.