BANCA D’ITALIA – Provvedimento 9 febbraio 2011 Trasparenza dei servizi finanziari – Credito al consumo

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Trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni fra intermediari e clienti – Recepimento della direttiva sul credito ai consumatori

 

Premessa

Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano — salva diversa previsione — a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) (finanziamenti, in qualsiasi forma, incluso il credito al consumo e servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del Testo Unico sull’intermediazione Finanziaria (TUF) le disposizioni non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo TUF.

 

Strumenti di trasparenza

I principali strumenti di trasparenza sono i seguenti:

— forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti;

— requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;

— forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale;

— regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza;

— requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.

Alcune previsioni delle presenti disposizioni si applicano esclusivamente nei rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. La qualifica di “consumatore” o di “cliente al dettaglio” dei singoli clienti viene rilevata dagli intermediari prima della conclusione del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto gli intermediari sono tenuti a cambiare la qualifica del cliente, qualora ne ricorrano i presupposti, solo se questi fa richiesta.

 

Principi generali

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della clientela. In applicazione del principio di proporzionalità, la disciplina si articola secondo modalità differenziate in relazione alle esigenze delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche dei servizi.

La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

Essa, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Nello svolgimento delle proprie attività gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalità, adottando le misure necessarie. Vengono in rilievo, ad esempio, le norme concernenti la distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), le clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, la pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette nonché la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, il commercio elettronico, il recesso dai rapporti di durata, l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari e la portabilità dei finanziamenti, i diritti e gli obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento.

 

Redazione dei documenti

I documenti informativi disciplinati dal presente provvedimento sono redatti secondo criteri e presentati con modalità che garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, così da consentire al cliente di capire le caratteristiche e i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli.

A tal fine, gli intermediari prestano attenzione ai seguenti profili:

 – criteri di impaginazione che assicurano elevati livelli di leggibilità;

 – struttura dei documenti idonea a presentare le informazioni in un ordine logico e di priorità che assecondi le necessità informative del cliente e faciliti la comprensione e il confronto delle caratteristiche dei prodotti;

– semplicità sintattica e chiarezza lessicale calibrate sul livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato, anche in relazione alle caratteristiche di quest’ultimo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda;

– coerenza tra presentazione delle informazioni e canale comunicativo, che tenga conto di criticità e vantaggi dei diversi canali.

 

Autoregolamentazione

Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), soprattutto se intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, possono costituire un utile strumento per accrescere l’efficacia della disciplina, contribuire a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzare il grado di condivisione e di effettività della normativa in materia di trasparenza.

 

Entrando nel dettaglio del provvedimento, si analizzano le disposizioni di maggior rilevanza.

– Nella sezione II del documento sono elencati e disciplinati gli strumenti di pubblicità: il foglio informativo,  il foglio comparativo dei mutui offerti, lo schema completo del contratto, il documento di sintesi delle principali condizioni.

Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico un documento recante i “principali diritti del cliente” e delle “guide” nelle quali sono fra l’altro indicati i rimedi non giurisdizionali delle controversie che siano esperibili dal consumatore, redatte in base al modello allegato al provvedimento. Il foglio informativo deve almeno contenere le informazioni sull’intermediario, le caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio, l’elenco completo delle condizioni economiche offerte, il diritto di recesso, i tempi massimi per la chiusura del rapporto, le forme di ADR. Il foglio contiene anche informazioni sui servizi accessori.

Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto e, su accordo delle parti, ne fa parte integrante. Nei contratti di mutuo a tasso fisso espone il piano di ammortamento.

I tassi di interesse sono esposti su base annua con riferimento all’anno civile.

Deve altresì risultare comprensibile il costo complessivo dell’operazione o servizio.

Per ogni operazione di finanziamento di qualunque tipo deve essere esposto su cartello e sul sito internet il TAEG.

In caso di offerte fuori sede devono essere specificati eventuali ulteriori oneri derivanti dall’uso della modalità adottata.

Gli annunci pubblicitari devono essere riconoscibili come tali.

– La sezione III è dedicata ai contratti. I contratti devono essere redatti in forma scritta, tranne che per servizi od operazioni occasionali. Un esemplare è consegnato al cliente e della consegna è data ricevuta. I contratti recano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni. Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali. Sono nulle le clausole che recano tassi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Nei contratti di durata, può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo.

La sezione IV disciplina le comunicazioni alla clientela. Devono essere fra l’altro comunicate al cliente le variazioni unilaterali del contratto. La modifica si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

– La sezione V regola le comunicazioni a distanza. Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”, le “Guide” e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti.

In caso di comunicazioni ai consumatori mediante telefonia vocale, all’inizio della conversazione l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta dichiara in maniera inequivoca la propria identità e il fine commerciale della chiamata. Previo consenso del consumatore, gli devono essere fornite solo informazioni relative a:  identità della persona in contatto telefonico e suo rapporto con l’intermediario; principali caratteristiche del servizio finanziario; costo totale del servizio ovvero base di calcolo dello stesso; esistenza o mancanza del diritto di recesso. Al consumatore è altresì comunicato che ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta e ne viene precisata la natura.

Il consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

– La sezione VI è dedicata ai servizi di pagamento. Nell’informativa precontrattuale, devono essere forniti al consumatore dati sull’intermediario, sulle caratteristiche e le regole del servizio offerto, spese e tassi di interesse e di cambio, mezzi delle comunicazioni, misure di sicurezza da adottare, modalità e tempi per le rettifiche, recesso, reclami, ricorsi e sanzioni previste a carico del fornitore del servizio. Prima della conclusione del contratto, le informazioni sono rese tramite un “documento di sintesi”.

Le modifiche del contratto o delle condizioni e informazioni a esso relative sono proposte espressamente al cliente con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. La comunicazione dell’intermediario è effettuata per iscritto.

Il contratto può prevedere che le modifiche si ritengono accettate in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; in questo caso la comunicazione precisa tale circostanza e richiama l’attenzione del cliente sul suo diritto di recedere immediatamente e senza spese.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che:

– questa facoltà sia espressamente prevista nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente e la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto;

– quando la modifica riguarda i tassi di interesse il cliente ne sia informato tempestivamente.

Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in modo tale da non creare discriminazioni tra clienti.

Il cliente può sempre recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

L’intermediario può recedere da un contratto a tempo indeterminato se questa facoltà è prevista dal contratto, con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta.

– La sezione VII disciplina il credito al consumo.

In tema di pubblicità si stabilisce che gli annunci pubblicitari devono riportare:

a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile;

b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;

c) l’importo totale del credito;

d) il tasso annuo effettivo globale;

e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa), non calcolati nel TAEG;

f) la durata del contratto di credito;

g) l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo. 

Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata.

In tema di informazioni precontrattuali, il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile.

Le informazioni devono altresì contenere i dati, ricondotti allo specifico contratto, riportati nella pubblicità, nonché le ipotesi su cui è basato il calcolo del TAEG, gli interessi di mora, la periodicità delle rate, una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate, le eventuali garanzie richieste, il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata.

Quanto al TAEG, esso è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento.

I contratti di credito sono redatti in forma scritta, altrimenti il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto.

I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso, fra l’altro: il tipo di credito; la durata del contratto di credito; l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo; nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti; il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione,nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita; il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG; l’importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti; tutte le spese derivanti dal contratto di credito; il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l’inadempimento; una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate; se necessarie, l’esistenza di spese notarili; le garanzie e le assicurazioni, ove previste, da sottoscrivere a parte; il diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l’inesistenza di questo diritto); in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione dei diritti spettanti al consumatore e le condizioni per esercitarli; il diritto del consumatore al rimborso anticipato e la procedura per effettuarlo; la procedura per l’esercizio del diritto di recesso; i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compreso l’Arbitro Bancario Finanziario, e le modalità per accedervi; le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all’articolo 1248 del codice civile.

In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali il cliente ha diritto al recesso senza oneri. Se la modifica ha ad oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate.

In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta:

— lo sconfinamento;  

— l’importo interessato;

— il tasso di interesse;

— le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:

— 300 euro in assenza di apertura di credito;

— il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.

La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.

Disposizioni specifiche sono stabilite per le aperture di credito in conto corrente.

Sono, infine, riportate, per memoria, le disposizioni del Testo Unico Bancario riferite al diritto di recesso, all’indempimento del fornitore del servizio e al rimborso anticipato.

Negli allegati, sono, fra l’altro, riprodotti i modelli dei documenti informativi ed esposti i criteri di calcolo del TAEG.

 

20 febbraio 2011