Un’autovettura usata non può avere caratteristiche diverse da quelle indicate dal concessionario

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L’Antitrust sanziona la società Monzacar per aver venduto auto con un chilometraggio molto inferiore rispetto a quello effettivo

 

Il 17 novembre 2010 l’Antitrust ha preso in esame la segnalazione di un cliente della Monzacar (attiva nella vendita di autoveicoli nuovi ed usati) che lamentava il comportamento scorretto della società nelle operazioni di vendita di una macchina, con riferimento ai seguenti profili:

             indicazione nel certificato di garanzia e nel tachimetro di un chilometraggio molto inferiore a quello reale;

             tardiva consegna dei documenti dai quali sarebbe emersa una pluralità di passaggi di proprietà (anziché di uno solo, come affermato dall’operatore);

             ostacoli all’effettuazione di interventi di riparazione della macchina durante il periodo di garanzia legale.

 

L’Agcm ha contestato alla Monzacar la mancanza della diligenza professionale richiesta dal codice del consumo. In particolare, la società avrebbe potuto facilmente controllare il numero effettivo dei chilometri dell’autovettura rivolgendosi alla casa madre, che memorizza i dati relativi al momento dei tagliandi periodici: la società ha omesso di effettuare quelle verifiche preliminari alla vendita di una autovettura usata, favorendo così una scelta non consapevole del cliente sullo stato reale della macchina. Inoltre, Monzacar non ha effettuato tutti gli interventi di riparazione durante il periodo di garanzia né ha dato seguito alla richiesta di risoluzione del contratto presentata dal cliente, come previsto dalla legge e fatta salva ogni altra eventuale azione di responsabilità nei confronti del precedente proprietario.

 

In conclusione, l’Autority ha applicato una sanzione complessiva di 100.000 euro 1.

 

Con sentenza del 23 maggio 2011 il Tar ha esaminato il ricorso della Monzacar.  

Il giudice amministrativo ha confermato il giudizio dell’Agcm in merito alla insufficiente diligenza professionale del concessionario: se il contachilometri è stato effettivamente manomesso in passato da un altro operatore, Monzacar avrebbe ben potuto controllare da subito il data base della casa madre e non rinviare la verifica all’insorgere di gravi problemi di funzionamento dell’autovettura. Anche sulla richiesta di risoluzione del contratto avanzata dal cliente, Monzacar ha accettato tale soluzione solo tardivamente, in seguito all’avvio di due procedimenti in sede penale e civile. D’altra parte, il Tar dà atto di una serie di interventi di manutenzione effettuati da Monzacar con oneri posti solo in minima parte a carico del cliente.

Per queste ragioni, il Tar ha giudicato di minore gravità il comportamento del concessionario, riducendo a 75.000 euro la sanzione complessiva 2.

 

6 dicembre 2010 (aggiornamento del 25 maggio 2011)



1 Cfr. procedimento PS5799 – provvedimento n. 21810, pubblicato sul bollettino dell’Agcm n. 45/2010.
2 Vedi sentenza n. 4555/2011.