Contratti a distanza: il caso Telecom

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L’Antitrust ed il Tar considerano scorretto il comportamento della Telecom nella vendita a distanza dei propri servizi

  

Il 26 maggio 2010 l’Antitrust ha esaminato la modalità di commercializzazione di servizi da parte della Telecom, nel periodo gennaio 2009-maggio 2010, tramite contatto telefonico o vendite “porta a porta” anche per mezzo di agenti.
Numerose segnalazioni di cittadini ed associazioni dei consumatori (nonché di una società concorrente) hanno lamentato la mancanza di informazioni complete sulle caratteristiche dei piani tariffari proposti ovvero la stipula di contratti sulla base di un contatto effettuato con persona diversa dal titolare della linea telefonica, con conseguente invio da parte della Telecom di fatture per servizi non richiesti.
L’Agcm ha contestato alla Telecom la mancata attivazione di un adeguato sistema di controllo sul comportamento in concreto seguito dagli operatori telefonici o dagli agenti, volto ad assicurare la piena consapevolezza dell’utente in ordine alle proposte della società (alcuni consumatori hanno lamentato ad esempio l’addebito di costi non esplicitati durante i “contatti” telefonici) oppure l’effettivo consenso al cambio tariffario (o al rientro a Telecom) del soggetto intestatario della linea.
L’Antitrust ha punito laTelecom con una sanzione di 80.000 euro, tenendo conto anche delle ripetute violazioni del codice dl consumo contestate in passato dall’Autority alla stessa Telecom1.
 
Il Tar del Lazio ha respinto in toto il ricorso della Telecom, condannata anche al pagamento delle spese 2. Il giudice amministrativo ha ribadito la competenza dell’Antitrust a sanzionare pratiche commerciali scorrette nel settore delle comunicazioni, anche in presenza dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM), cui spetta la vigilanza generale ed il potere di regolare il comportamento degli operatori economici. Nel caso in esame l’Antitrust non ha dettato regole diverse dalla disciplina sui contratti a distanza riguardanti la fornitura di servizi di comunicazione elettronica approvata dall’Agcom 3 ma si è limitata verificare l’inadeguatezza della procedura adottata da Telecom: ad es. la mancata registrazione integrale delle telefonate (che Telecom inizialmente faceva partire solo dopo l’illustrazione dell’offerta) e l’effettuazione dell’attività di controllo solo a campione (i controlli sono stati estesi solo dopo l’avvio del procedimento di fronte all’Agcm): in alcuni casi Telecom ha ritenuto sufficiente il consenso della persona che materialmente rispondeva al telefono senza verificare che il titolare della linea telefonica fosse davvero d’accordo.
 
21 giugno 2010 (aggiornamento del 16 giugno 2011)


1 Vedi il procedimento PS2700, provvedimento n. 21180, pubblicato sul Bollettino n. 22 del 2010 dell’Agcm.
2 Cfr. sentenza n. 5383 del 2011.
3 Vedi delibera Agcom n. 664/06/Cons.