Fino a quando si ha diritto a cambiare il biglietto del treno?

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L’Antitrust sanziona Trenitalia per le indicazioni inadeguate contenute sui biglietti emessi in occasione delle elezioni del 2009

Il 26 maggio 2010 l’Antitrust ha esaminato la segnalazione di un utente che aveva acquistato un biglietto ferroviario nel corso della promozione “Elezioni, sconto del 60 % per chi si sposta in treno”, effettuata in occasione delle elezioni del 2009 per favorire gli spostamenti dei cittadini-elettori interessati. Trenitalia aveva stampato su tutti i biglietti la scritta “modificabile dal 6/06/2009 al 17/06/2009”, non accompagnata da altre precisazioni; l’utente però non era riuscita ad ottenere il cambio del biglietto richiesto ed aveva perciò dovuto acquistarne uno nuovo.

Secondo l’Agcm, la dicitura generica utilizzata da Trenitalia – proprio perché non richiama le numerose limitazioni e condizioni previste dalla regolamentazione vigente 1 – si prestava a fraintendimenti ed ha favorito una interpretazione da parte dei clienti di Trenitalia in merito alla possibilità di modifica del biglietto molto più ampia rispetto a quanto normalmente consentito dalla normativa in materia (peraltro assai complessa e di non facile reperibilità).

L’Antitrust ha applicato perciò una sanzione di 50.000 euro, ritenendo tra l'altro inadeguata anche la nuova dizione adottata da Trenitalia in occasione delle elezioni regionali del 2010, che si prestava ad equivoci analoghi 2.

 

21 giugno 2010



1 Ad esempio, prima della partenza del treno è consentito il cambio fino ad un massimo di due volte; e non è comunque possibile sostituire il biglietto trascorse tre ore dalla partenza del treno.
2 Vedi il procedimento PS5129 del 2010 – provvedimento 21186, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 22/2010.