Cresce la preoccupazione per la tutela dei diritti delle vittime della strada, che potrebbe essere compromessa con le modifiche proposte per il disegno di legge. Le associazioni che costituiscono Rete Consumatori Italia (Assoutenti, Codici e Casa del Consumatore) hanno pertanto deciso di scrivere direttamente al Governo, per evidenziare i rischi che si correrebbero distruggendo il lavoro svolto dalla Camera sui danni gravi alla persona.
“Riscontriamo con grande preoccupazione le proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all’articolo 3 (emendamenti 3.40, 3.41, 3.44, 3.45), ed all’articolo 10 (emendamenti 10.8, 10.12, e 10.13).
Con l’introduzione della formula “libertà contrattuale“, gli emendamenti 3.40, 3.41, 3.44, 3.45 consentiranno la libera circolazione di che riducono i diritti dei danneggiati/consumatori, modificando il testo della norma introdotta alla camera che, a tutela dei consumatori, ribadisce il diritto degli stessi ad ottenere l’integrale risarcimento del danno. Gli emendamenti proposti di fatto ridisegnano l’assetto equo e tutelante con una norma che recita che il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno ma…”fatta salva la libertà contrattuale”. La libertà contrattuale già esiste e non occorre declamarla. L’aggiunta nella norma è solo volta ad introdurre le clausole vessatorie. In altre parole, il consumatore ha diritto al risarcimento integrale del danno, ma …. fatta salva la liberà contrattuale, ovvero, salvo abbia sottoscritto contratti contenenti clausole vessatorie. Quindi, il codice del consumo non si potrà più applicare nei confronti delle assicurazioni!
Gli emendamenti 10.12 e 10.13 modificano l’art. 2947 del codice civile ed inseriscono un termine (90 giorni) per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, che se non rispettato comporterà la decadenza dall’azione risarcitoria. Si immaginano già le trappole formali per il danneggiato che ha sbagliato la richiesta danni e quindi è nulla e quindi ciao risarcimento. Vogliamo costringere tutti ad andare dagli avvocati?
L’emendamento 10.8 (seconda formulazione) introduce una inedita facoltà per l’assicuratore di vietare al danneggiato di fargli causa, dilatando di altri 60 giorni il termine previsto per legge, portandolo a 120 giorni. Tutto questo potrà essere fatto senza rendere conto a nessuno delle ragioni per le quali viene bloccato un diritto garantito dagli articoli 111 e 24 della Costituzione. Il consumatore che non ha ottenuto un risarcimento congruo non potrà quindi agire in giudizio prima di 4 mesi!
Per tali ragioni chiediamo di non stravolgere e distruggere il lavoro svolto dalla Camera anche sui danni gravi alla persona, assecondando gli interessi già ampiamente garantiti delle compagnie di assicurazione e che possiedono tutti gli strumenti per evitare azioni fraudolente, come evidenziato dai loro bilanci, a grave danno dei consumatori”.