Una quota della programmazione televisiva deve essere riservata ad opere europee e di produttori indipendenti: il caso del canale tematica Steel

542

 Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento dell’AGCom

La legge favorisce la trasmissione di opere europee da parte delle emittenti televisive, stabilendo che una quota minima della programmazione sia destinata ad opere europee e di produttori indipendenti 1.

Nel 2010 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha negato la deroga chiesta dalla NBC Universal Global Networks Italia, emittente televisiva di un canale denominato Steel, diffuso in tecnica digitale terrestre nell’àmbito dell’offerta televisiva a pagamento Mediaset Premium. L’Autorità afferma che le caratteristiche della linea editoriale, che “non è costituita unicamente da produzioni statunitensi, ma prevede la presenza di opere di fiction italiana, anche di produttori indipendenti, che costituiscono elementi rilevanti all’interno dei palinsesti, unitamente a serie televisive di azione e fantascienza di provenienza anche comunitaria…. non è a priori incompatibile con le opere audiovisive europee, anche recenti, e di produzione indipendente” 2.

Il Tar del Lazio ha accolto in prima istanza il ricorso presentato da NBC 3.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in modo definitivo sulla vicenda, ha invece accolto il successivo ricorso dell’AGCom, condannando la società anche al pagamento delle spese processuali 4. Il massimo giudice amministrativo sottolinea che non è sufficiente l’esistenza di una delle condizioni previste dalla legge (nel caso in esame, il fatto di aver riportato per il 2009 ricavi al di sotto dell’1% del valore complessivo del mercato) in quanto la legge attribuisce comunque una discrezionalità all’AGCom nella concessione o meno della deroga, in base a quanto previsto dal regolamento di attuazione: ed uno dei criteri è proprio quello della compatibilità della linea editoriale del programma con le opere audiovisive europee e di produzione indipendente 5.

 


1 Vedi il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2 Vedi delibera Agcom n. 650/10/Cons.

3 Cfr. la sentenza n. 5878 del 2012.

4 Vedi la sentenza della III sezione n. 840 del 2013.

5 Cfr. delibera n. 66/09/Cons e successive modificazioni /ed in particolare, l’articolo 8).