Sogni di laurea….

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Assoutenti analizza alcuni importanti casi di pratiche scorrette di università che pubblicizzano corsi di laurea, senza specificare che i titoli da loro rilasciati non hanno valore legale in Italia. Fate attenzione prima di iscrivervi!

 

 La legge italiana prevede che le qualifiche di “Università”, “Ateneo”, “Politecnico”, “Istituto di istruzione universitaria” possono essere utilizzate dalle università statali oppure da quelle private, ma solo se espressamente riconosciute dallo Stato.

 Peraltro, alcuni Istituti pubblicizzano i loro corsi impiegando tali termini senza averne diritto. Nei messaggi pubblicitari risultano, di volta in volta, anche altre espressioni come “master”, “rettore”, “dottorato”, “senato accademico”, “facoltà”, “corso di laurea”, molto comuni in ambito universitario, volte a far credere che l’Istituto scolastico sia una vera e propria “Università” e che possa rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.

 
Nel corso degli ultimi anni l’Antitrust ha sanzionato molti di questi messaggi pubblicitari ingannevoli, prevedendo multe 1 ovvero disponendo che i soggetti responsabili pubblicassero a loro spese una dichiarazione di rettifica sulle caratteristiche degli insegnamenti 2.
In alcuni casi, nei siti internet (o nel modulo di iscrizione) c’erano avvertenze sulla mancanza di immediato valore legale dei titoli rilasciati: l’AGCM ha considerato insufficienti tali precisazioni quando esse non erano evidenziate a sufficienza e non servivano a chiarire immediatamente all’utente la natura dell’Istituto a cui chiedevano di iscriversi 3. Ed il Tribunale amministrativo ha più volte confermato l’orientamento dell’Antitrust 4.
 
L’Antitrust ha giudicato ingannevole anche la pubblicità di Istituti scolastici che enfatizzavano la possibilità di conseguire titoli di studio esteri (doctorate o bachelor) senza precisare in modo adeguato che essi non avevano valore legale per l’ordinamento italiano ovvero erano soggetti a procedure particolari per il loro riconoscimento in Italia 5. Anche per questi casi ci sono sentenze del Tar che hanno confermato l’orientamento dell’Agcm 6.
 
L’Assoutenti ha realizzato un controspot   (video ) incentrato sul caso della Università popolare internazionale san Tommaso D’Aquino 7, proprio per mettere in guardia studenti e genitori da messaggi pubblicitari che inducono facilmente in errore, facendo perdere tempo e denaro; oppure servono solo ad illudere su presunte “scorciatoie” per conseguire una laurea ed un lavoro sicuro.
 
Se ti capita di vedere pubblicità su “false” università come quelle sopra descritte, oppure su pratiche scorrette riguardanti corsi di formazione, fai subito una segnalazione al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
Occhi aperti!
 
 
5 marzo 2010
 


1 Vedi, ad esempio, il procedimento PI5343 del 2006 nei confronti della Nuova università del cinema e della televisione. Oggi il sito internet ha eliminato ogni riferimento alla natura universitaria dei corsi e la denominazione stessa dell’istituto professionale è stata modificata in Scuola internazione cinema e televisione.

2 Nel caso dei corsi organizzati presso la sede di Milano della Yorker international university, l’Agcm ha disposto la pubblicazione su un quotidiano nazionale di una rettifica volta a precisare che l’Istituzione americana non era riconosciuta come università in Italia e che i titoli da essa rilasciati non avevano valore legale nell’ordinamento italiano (vedi procedimento PI3701 del 2002).

3 Cfr. ad es. la pronuncia PS1953 del 2008, riguardante la Libera università Leonardo da Vinci, che ha modificato il proprio sito dopo l’apertura del procedimento. Il caso più recente è quello della Libera università cattolica padre Pio (Luci) di cui al procedimento PS2657 del dicembre 2009.

4 Cfr. ad es. la sentenza del Tar Lazio n. 7118 del 2008, che ha respinto il ricorso della Leibniz University in merito alla pronuncia dell’Agcm PI4232F del 2003. L’Antitrust ha nuovamente sanzionato la Leibniz Universityper non avere modificato in modo sostanziale i contenuti del messaggio pubblicitario (cfr. il procedimento Agcm PI4900 del 2006).Nel caso della Libera Università Multidisciplinare Umanitaria per la Cultura Universitaria (Lumuci), il Tar Lazio ha confermato il carattere ingannevole della pubblicità, giudicando però necessario ridurre la sanzione a causa dei modesti proventi della Lumuci (sentenza n.1778 del 2008 e successiva pronuncia Agcm PI5076B del 2008). La stessa Lumuci è stata punita con ulteriori 20.000 euro di sanzione per non aver ottemperato alle pronunce dell’Antitrust (vedi procedimenti IP9 del 2007 e IP28 del 2008).

5 Cfr. ad es. la pronuncia PS2141 del 2009, concernente il corso di laurea pubblicizzato dalla European School of economics, punita con una sanzione di 100.000 euro. 

6 Cfr. la recente sentenza del Tar Lazio n. 13789, depositata il 29.12.2009, che ha respinto il ricorso dell’Istituto superiore di osteopatia (ISOI), che organizzava corsi funzionali al conseguimento presso un’università del Galles di una “laurea” in osteopatia, materia che non ha alcun riconoscimento universitario in Italia.

7 Vedi il procedimento dell’Agcm PS185 del 2008.