Suonerie e loghi per cellulari: quante pratiche scorrette!

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Una ricostruzione di Assoutenti sulle pubblicità ingannevoli e le pratiche scorrette in materia di suonerie e loghi per cellulari. I provvedimenti dell'Autorità per la concorrenza e dell'Autorità per le comunicazioni sono riusciti a riportare trasparenza in questo settore?

Le suonerie e musichette per cellulari rappresentano un business molto importante per i produttori di telefonini ed anche per le case discografiche (che registrano un calo delle vendite di CD): per gli anni scorsi si calcola un giro d’affari di circa 800 milioni di euro annui, che interessa in larga parte gli adolescenti.

Per catturare l’attenzione del consumatore molti operatori non hanno esitato a ricorrere a massicce campagne pubblicitarie (utilizzando internet, televisioni nazionali e locali, settimanali per ragazzi etc) basate su messaggi “accattivanti”, falsi o incompleti. Infatti, si prospetta spesso la gratuità delle suonerie, omettendo di dare informazioni chiare sui costi effettivi del servizio; e molti utenti si sono trovati a sottoscrivere un abbonamento settimanale o plurisettimanale a titolo oneroso senza esserne consapevoli e senza sapere cosa fare per disattivare questi servizi.
 
Il controspot realizzato da Assoutenti (per visualizzarlo clicca qui ) illustra chiaramente perché molti di questi messaggi sono stati giudicati ingannevoli dall’Antitrust.
 
Si tratta di un problema esistente in tutti i Paesi della Comunità Europea, che ha svolto anche un’indagine a tappeto sui siti internet per contrastare i fenomeni di pratiche scorrette.
In Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute da singoli cittadini e delle associazioni dei consumatori, ha compiuto un’opera molto intensa per individuare i comportamenti scorretti di alcune imprese: nel periodo 2006-2009 ci sono stati 14 procedimenti conclusi con sanzione per messaggi pubblicitari che potevano trarre in inganno sui costi effettivi di suonerie, loghi e sfondi, per un importo complessivo di oltre 7,7 milioni di euro (di cui 3,6 milioni di euro in ciascuno degli ultimi due anni); in molti casi l’Antitrust ha adottato provvedimenti cautelari di sospensione di tali messaggi pubblicitari, al fine di evitare che i messaggi stessi raggiungessero un numero ancora maggiore di destinatari 1.
Un punto qualificante della giurisprudenza dell’Antitrust è l’affermazione della corresponsabilità degli operatori telefonici (Tim, Vodafone, Wind, 3HG) per le pratiche scorrette nel settore delle suonerie per cellulare, quando esistano specifici contratti da essi stipulati con le società che realizzano e diffondono i messaggi.
 
L’Antitrust ha esaminato anche molte trasmissioni televisive che, sotto la veste di quiz, nascondevano in realtà la promozione di vendita di suonerie telefoniche. Dopo aver deliberato in parecchi casi la sospensione cautelare del programma, l’Agcm ha sanzionato i responsabili del programma e in alcuni casi anche i proprietari delle televisioni  2 (Per approfondire questo aspetto clicca qui  ).
 
Le decisioni dell’Antitrust hanno trovato nel complesso una conferma da parte dei giudici amministrativi.
Si segnala a tale riguardo che due sentenze del Tar hanno respinto integralmente i ricorsi delle società Neo Mobile e Buongiorno per le sanzioni di 115.000 euro ad esse comminate nel 2008 e 2009 dall’Agcm 3  ; in altra occasione il Tar, pur riaffermando il carattere di pratica scorretta della società David 2, ha invece disposto che l’Antitrust deliberi una sanzione sensibilmente ridotta, giudicando la fattispecie di gravità inferiore a quella contestata 4.

Per quanto riguarda specificamente i gestori della rete telefoniche, le sentenze del Tar hanno riaffermato la corresponsabilità di Wind, Vodafone e Telecom per i messaggi pubblicitari riguardanti le suonerie telefoniche, ritenendo che i gestori telefonici non avessero messo in atto un adeguato sistema di controllo sull’operato della società che realizzava e diffondeva tali messaggi; tuttavia, anche in questi casi, il Tar ha giudicato “sproporzionata” la sanzione inflitta, perché la responsabilità degli operatori telefonici sarebbe da considerarsi comunque inferiore a quella dei provider, autori del messaggio; il Tar ha perciò rinviato ad una nuova pronuncia dell’Agcm la decisione sull’entità della sanzione 5. E, in attesa di una definitiva decisione del Consiglio di Stato, l’Antitrust ha iniziato a rideterminare l’entità delle sanzioni, secondo le indicazioni del Tar 6. Ma il Consiglio di Stato alla fine ha dato ragione all'Antitrust (clicca qui oppure qui).

 
L’azione meritoria dell’Autorità ha indotto progressivamente una parziale modifica nei comportamenti delle società responsabili di tali pratiche scorrette: qualche società ha modificato i propri messaggi dopo l’apertura di un procedimento a loro carico; nel maggio 2008 è stato definito un codice di condotta sui servizi telefonici a sovrapprezzo; sono stati anche modificati alcuni contratti tra l’operatore pubblicitario e gestore telefonico al fine di rendere più precise le responsabilità delle parti nella redazione dei messaggi; nel novembre 2009, è stato firmato un nuovo codice di condotta tra i principali fornitori di contenuti multimediali per cellulari (Buongiorno, Dada, David 2, Neo mobile, Zero9/Platform) e i maggiori gestori telefonici (Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni e H3G) per rideterminare le regole dei messaggi pubblicitari concernenti suonerie e altri servizi per cellulari (loghi, giochi, news etc), nonché le procedure per la loro disattivazione, al fine di adeguarsi alle osservazioni dell’Antitrust e dell’Autorità garante per le comunicazioni 7
 
Si tratta di indubbi passi avanti. Si può affermare, in conclusione, che rispetto al primo periodo di “mercato selvaggio” si sono registrate novità significative, che vanno nella direzione di assicurare una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari nel campo dei contenuti per cellulari, ma sulla cui puntuale applicazione va effettuata una costante verifica.
Peraltro, proprio la vicenda delle suonerie sopra descritta dovrebbe far riflettere, da un lato, sulla necessità di una modifica del codice del consumo al fine di consentire all’Antitrust di elevare multe più alte in casi come questi, caratterizzati da ingenti interessi economici; dall’altro, si dovrebbero applicare quelle forme di “sanzione sociale”, consistenti nella pubblicazione sui principali quotidiani nazionali di un comunicato dell’Antitrust che porti a conoscenza di una platea la più ampia possibile di consumatori il ripetuto comportamento scorretto degli operatori del settore.
 
In questa rubrica, potrete trovare un aggiornamento sui comportamenti degli operatori del settore (anche di quelli che non hanno firmato il nuovo codice di condotta), sugli indirizzi dell’Antitrust e dei giudici amministrativi, anche per verificare l’effettiva efficacia deterrente del sistema di sanzioni adottato dall’Antitrust, efficacia che potrebbe essere in parte ridimensionata dalle pronunce dei giudici amministrativi (ma da ultimo vedi le più recenti decisioni del Consiglio di Stato sintetizzate in una scheda Assoutenti del 27 marzo 2011 e in un'altra scheda del 13 aprile 2011).
 
Manteniamo perciò alto il livello di attenzione: in caso di nuove pratiche scorrette, fai subito una segnalazione al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) e ad Assoutenti (06-6833617; [email protected]).
 
 
(articolo del marzo 2010, con aggiornamento del 13 aprile 2011)


1 L’ultima pronuncia del 2009 in materia riguarda il procedimento PS1900 con sanzioni complessive di 220.000 euro nei confronti delle società Fox Mobile e Tuttogratis.
2 Cfr. a titolo esemplificativo i procedimenti PI6348/2008 ("Chi canta “ di Canale Italia – provvedimento n. 18897) e PI6489/2008 (“Quiz caliente” – provvedimento n. 18346).
3 Cfr. le sentenze del Tar Lazio n. 8154 del 12.8.2009 (confermata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2099 del 2011) e n. 29511 del 2.8.2010. 
4 Cfr. la sentenza del Tar Lazio n. 9083 del 2009. Nella sentenza n. 7486/2009 il Tar ha invece contestato all’Agcm la mancata concessione della riduzione della sanzione alla società Zero9 per ravvedimento operoso da essa posto in essere.
5 Cfr. le sentenze del Tar Lazio nn. 7122, 7123, 7588, 12593 e 12594 del 2009. Nella stessa direzione anche le sentenze del gennaio 2010 del Tar Lazio nn. da 645 a 648 (in merito ai ricorsi presentati dalla Telecom nei confronti di diverse pronunce della Agcm) e quella, recentissima, sul ricorso della società H3G (sentenza n. 3289 del marzo 2010). 
6 Cfr. i provvedimenti riguardanti la Telecom n. 21371 (sanzione ridotta da 150.000 a 70.000 euro), n. 21372 (sanzione ridotta da 155.000 a 95.000 euro), n. 21450 (sanzione ridotta da 165.000 a 87.000 euro) e n. 21451 (sanzione ridotta da 165.000 a 105.000 euro).
7 Per questo nuovo codice di condotta, trasmesso per conoscenza all’Agcom ed entrato in vigore il 1.2.2010, clicca qui .