Sanzioni di 320.000 euro alla H3G da parte dell’Antitrust

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Considerato scorretto il comportamento dell’operatore telefonico con riferimento ad un gioco a premi e ad alcuni piani tariffari

 

Il 13 ottobre 2010 l’Antitrust ha concluso l’esame di due procedimenti aperti nei confronti della H3G, importante società del settore delle telecomunicazioni.

Il primo caso 1 riguarda il gioco a premi “Happy cash”, promosso nel giugno-luglio del 2009 dalla H3G attraverso sms ed email del seguente tenore “Inizia a giocare gratis con 3 e potrai vincere 1. 000 euro oggi, 20.000 euro domenica e un premio finale di 300.000 euro. Manda SI al 4141. reg. Tre.it”.

Il messaggio iniziale è incentrato sulla partecipazione gratuita al gioco mentre, in realtà, l’adesione e le successive risposte a quesiti a risposta multipla comportano il pagamento di 1,50 euro. L’Agcm ha considerato ingannevole questo messaggio perché nasconde i costi che l’utente deve sostenere e non chiarisce le caratteristiche del gioco (i premi non sono in denaro ma in buoni di acquisto elettronici). Il semplice rinvio al regolamento, contenuto nel messaggio, non sana questa pratica scorretta perché il messaggio promozionale deve contenere da subito tutti gli elementi utili per consentire una scelta consapevole da parte del consumatore.

L’Agcm ha applicato una sanzione di 110.000 euro.

 

Il secondo caso 2 riguarda invece i piani tariffari in abbonamento “Tre Dati”, “Tre Dati Time” e l’opzione “Naviga 3, in base ai quali l’utente poteva usufruire di una tariffa molto conveniente ma solo al di sotto di una certa soglia di consumi e se si utilizzava la rete H3G (o di partners); in caso contrario, le tariffe erano assai più elevate.

L’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza delle informazioni sul traffico effettuato, a disposizione dell’utente, tramite il modem ed il sito internet, per verificare l’eventuale superamento della soglia di consumi a basso costo; tali informazioni non sono comunque aggiornate in tempo reale. Anche il sistema di “avvisi” all’utente con sms, previsti dai piani tariffari, non è risultato efficiente, come dimostrato dalle numerose segnalazioni di clienti della H3G che hanno ricevuto bollette elevatissime, anche perché tale sistema non funzionava in caso di navigazione su internet in paesi dove non c’erano partners della H3G (e le tariffe erano molto più alte); la H3G non ha d’altronde fornito prove sull’invio sistematico di tali avvisi né ha contattato i clienti che avevano segnalato il fenomeno c.d. “shock billing”, procedendo comunque all’emissione delle fatture.

Per queste ragioni l’Agcm ha applicato una sanzione di 210.000 euro, che tiene conto anche di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della H3g, tra le quali una fattispecie analoga a questa ora esaminata 3.

 

2 novembre 2010



1 Cfr. il procedimento PS4355 – provvedimento 21697, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 40/2010.
2 Vedi il procedimento PS5930 – provvedimento 21713, pubblicato sullo stesso numero del Bollettino.
3 Cfr. il procedimento PS557 – provvedimento 19091 del 2008, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 42/2008 (“H3G – Adsm card modem usb”).