I messaggi pubblicitari non devono indicare un prezzo diverso da quello reale

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Analisi di alcune decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi su questa forma di pratica commerciale  scorretta

 

Il costo di un prodotto o di un servizio rappresenta sicuramente uno degli elementi più importanti nella scelta di un consumatore. Per questo il codice del consumo pone particolare attenzione al fatto che il venditore fornisca tutti gli elementi utili a far conoscere il prezzo effettivo, attraverso diverse disposizioni volte ad evitare che il destinatario di una pubblicità faccia scelte non pienamente consapevoli. La legge, infatti, punisce coloro che indicano un prezzo e poi rifiutano di vendere il prodotto/servizio a quelle condizioni e entro un tempo ragionevole, oppure omettono di dare informazioni precise sul prezzo, comprensivo delle imposte o sulle sue modalità di calcolo ed infine sulle eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna etc 1.

Assoutenti si è già interessata molte volte di questo tema, con riferimento alle vendite promozionali, sottocosto e ai saldi (clicca qui ), al prezzo dei biglietti aerei e navali (vedi scheda ), alle tariffe dell’energia elettrica e del gas (clicca) e a quelle telefoniche (leggi qui ).

In questa scheda vogliamo esaminare qualche altro esempio di pratica scorretta in materia di prezzi, proprio partendo dalle pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Un primo gruppo di casi riguarda l’errata indicazione del prezzo.  

Nel 2002 l’Antitrust ha giudicato ingannevole la pubblicità sul sito internet “www.misterprice.it”, che offriva un modello di palmare, con la fotografia del prodotto, sottolineando la sua “disponibilità immediata”. Coloro che ne fecero richiesta vennero informati solo qualche tempo dopo che il prodotto era esaurito, salvo scoprire che lo stesso articolo era poi ricomparso sul sito Internet ad un prezzo molto superiore. La società si era difesa parlando di “errore materiale”: ma l’Agcm ha sottolineato che l’operatore non si era comunque attivato per verificare le informazioni apparse sul sito Internet e, successivamente, per avvertire i potenziali acquirenti circa l’errore commesso e il conseguente mutamento delle condizioni economiche di acquisto del prodotto 2.

Nel 2009 è stata sanzionata la società Gestione e servizi per i manifesti pubblicitari che indicavano prezzi per la stampa di foto digitali che in realtà erano di gran lunga inferiori a quelli di norma praticati presso i singoli punti vendita 3 4.

 

In molte occasioni la pubblicità fornisce informazioni poco chiare sul costo effettivo.

Nel 2009 è stato giudicato ingannevole il catalogo “Mondo convenienza”, nella parte in cui i prezzi non erano corrispondenti a quelli relativi agli arredi fotografati: in questi casi veniva riportata la scritta “composizione tipo” senza dare ulteriori indicazioni: perciò il consumatore, in mancanza di riferimenti, era indotto a credere che il prezzo indicato si riferisse alla composizione così come fotografata nell’opuscolo, scoprendo che il prezzo era superiore solo al momento di effettuare l’ordine 5.

Analogo giudizio di incompletezza delle informazioni sui costi a carico dell’utente è stato dato dall’Agcm a proposito dei messaggi pubblicitari realizzati tra il 2006 ed il 2008 per i servizi di consultazione telefonica 12.40 e 12.886.

Recentemente, nel caso della campagna pubblicitaria televisiva denominata “Tutto Sky a 29,90 euro al mese “ solo nella parte inferiore dello schermo, in chiusura della pubblicità, compariva un super, con caratteri estremamente ridotti e per pochissimi secondi (e quindi di fatto pressoché illeggibile) che dava informazioni importanti ai fini di una scelta consapevole dell’utente sulla convenienza dell’offerta (spese per attivazione abbonamento e installazione decoder o parabola; costo dell’abbonamento al termine del periodo iniziale di tre mesi; costi del recesso anticipato rispetto all’abbonamento annuale). Non è sufficiente, secondo l’Agcm, il semplice rinvio a fonti integrative, come quelle del sito internet della società, per sanare il carattere ingannevole della pubblicità 7.

Un altro caso interessante è quello di una televendita, nel corso della quale il presentatore prospettava l’acquisto ad un prezzo molto conveniente di un materasso, mostrando l’immagine di un modello di qualità molto elevata ma diverso da quello su cui si praticava lo sconto; inoltre non si evidenziava che l’acquisto sarebbe avvenuto tramite un agente: il meccanismo della televendita appariva quello di “agganciare” l’utente, in modo che il rappresentante potesse poi illustrare a casa del cliente i differenti modelli disponibili (e magari indirizzarlo verso quelli più costosi) 8.

 

Occorre prestare una particolare attenzione anche a quelle pubblicità che affermano la gratuità di un prodotto o di un servizio.

Ad esempio, l’Autority ha sanzionato più volte la società tedesca Dad – prevedendo anche la contestuale rettifica su un quotidiano nazionale – per le campagne pubblicitarie che prospettavano alle imprese interessate l’inserimento, a titolo gratuito, dei dati sull’attività svolta in un catalogo realizzato dalla stessa ditta, evidenziando l’esistenza di oneri solo per servizi aggiuntivi (come l’inserimento del logo dell’azienda) 9.

Nel 2006, l’Agcm ha considerato ingannevole il messaggio inviato tramite e mail a numerose imprese del settore edile nel quale si prospettata l’acquisto a titolo gratuito di un software in grado di garantire informazioni molto utili per l’attività delle aziende (gare di appalto, commesse etc), senza però evidenziare la necessità di stipulare un apposito contratto di manutenzione del programma stesso 10.

Sempre attraverso internet, tra il 2007 ed il 2008, è stato pubblicizzato come gratuito un servizio di navigazione e scaricamento di mappe geografiche, mentre il servizio comportava la stipula di un vero e proprio contratto di abbonamento oneroso (pari a 145,80 euro), di cui l’utente si rendeva conto solo in un momento successivo 11.

 

E’ opportuno infine sottolineare che la sanzione non è l’unico strumento a disposizione dell’Autority quando accerta un caso di pratica scorretta.

Per esempio, nel caso di una recente pubblicità della Lavazza, il messaggio si incentrava sulla possibilità di ottenere gratuitamente, in comodato d’uso, le macchine per il caffè (ed anche l’assistenza), mentre si dava scarso risalto all’obbligo di acquistare contestualmente un numero assai elevato di cialde. In questa occasione, l’Antitrust ha accettato gli impegni della Lavazza per una modifica dei messaggi pubblicitari al fine di dare uguale evidenza anche agli oneri che il cliente deve comunque sopportare, senza irrogare nessuna sanzione 12.

Nel caso dei consumatori delusi perché il prezzo di vendita di alcuni cellulari presso i punti vendita della Nokia era superiore a quello indicato sul sito della società, l’Agcm ha accettato gli impegni per il rimborso della differenza a tutti coloro che avevano effettuato l’acquisto, assicurando adeguata pubblicità a tale iniziativa 13.

Analoga decisione è stata assunta dall’Autority nel 2010 nei confronti degli impegni assunti da tre operatori telefonici, volti ad assicurare una maggior trasparenza dei costi dei servizi di consultazione telefonica 14.

 

Occorre fare sempre molta attenzione alle eventuali differenze tra il prezzo pubblicizzato e quello reale. Se siete a conoscenza di casi analoghi a quelli sopra descritti, telefonate al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) o scrivete ad Assoutenti ([email protected]).

 

26 ottobre 2010



1 Vedi, in particolare, l’art. 21, comma 1, lett. d), l’art. 22. comma 4, lett. c) e l’art. 23, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo n. 206 del 2005.
2 Procedimento PI3637 – provvedimento 10857 del 2002 e la sentenza del Tar del Lazio n. 9272 del 2007 che ha confermato la decisione dell’Agcm.
3 Procedimento PS1532 – provvedimento 15770, conclusosi con una sanzione di 35.000 euro, che tiene conto anche del comportamento collaborativo della società.
4 Per un altro caso recente cfr. il procedimento PS5545 – provvedimento 21305 del 2010, riguardante le tariffe di un parcheggio presso l’aeroporto di Malpensa.
5 Procedimento PS1818 – provvedimento 19144 del 2009, che ha disposto una multa di 75.000 euro. Il Tar, con ordinanza n. 1632 del 2009, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare.
6 Cfr. il procedimento PI5228 – provvedimento 15828 del 2006, che ha disposto una multa di 37.100 euro ed il procedimento PS657 – provvedimento 18724 del 2008, che ha disposto una multa di 70.000 euro.
7 Procedimento PS5652 – provvedimento 21384 del 2010, che ha disposto una multa di 100.000 euro.
8 Procedimento PS585 – provvedimento 19515 del 2009, che ha disposto una multa di 60.000 euro alla Emme group.
9 Vedi il procedimento PI4331 – provvedimento 13502 del 2005 e i provvedimenti nn. 15324 e 16905 del 2006, 16501 del 2007 e 18344 del 2008: le multe sono state pari nel complesso a 181.200 euro.
10 Procedimento PI5084 – provvedimento 15696 del 2006, che ha disposto una multa di 6.600 euro alla Italsoft.
11 Procedimento PI5961 – provvedimento 18194 del 2008, che ha disposto una multa complessiva di 110.200 euro a New europa media e Teleunit. Il Tar ha respinto il ricorso delle due società (sentenza n.5289 del 2009).
12 Cfr. il procedimento PS3118 – provvedimento n. 20827 del 2010.
13 Cfr. il procedimento PS4861 – provvedimento n. 20989 del 2010.
14 Cfr. il procedimento PS5243 – provvedimento n. 21381 (1240), il  procedimento PS5244 – provvedimento n. 21382 (1288) ed il procedimento PS5245 – provvedimento n. 21383 (1254).