Quando le banche mettono in atto pratiche commerciali scorrette

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Analisi di alcune decisioni dell’Antitrust

 

Assoutenti si è dedicata in passato ad illustrare le grandi difficoltà che incontrano le persone che hanno bisogno di un finanziamento o di un mutuo, soprattutto quando hanno a che fare con uno dei tanti piccoli operatori presenti nel settore del credito al consumo (finanziarie, enti di mediazione creditizia) (leggi scheda Assoutenti ). Su questo argomento abbiamo realizzato anche un controspot per chiarire le tecniche di “aggancio” dei consumatori attraverso false promesse o affermazioni non veritiere (guarda il video ).

In questa scheda prendiamo invece in esame alcune importanti decisioni assunte nel corso degli ultimi due anni dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti degli istituti bancari.

 

Cominciamo dai messaggi pubblicitari per attrarre i consumatori ad aprire un conto corrente o acquistare un prodotto bancario.

Alcune pubblicità promettono tassi di interesse particolarmente vantaggiosi senza specificare in modo chiaro che tali rendimenti si applicano per giacenze superiori ad un certo importo (come hanno fatto la Finecobank 1 e la Banca Mediolanum 2 )oppure per somme vincolate a lungo (è il caso dello spot di Chebanca! 3) ovvero gli interessi più alti vengono corrisposti solo per un periodo di tempo limitato (come in una pubblicità del Credito di Romagna 4). In una campagna pubblicitaria della Barclays si parlava invece di “tassi di interesse del 5% netto … sui tuoi risparmi”: l’Agcm ha deciso una forte multa perché in realtà il rendimento era riferito non ad un deposito di conto corrente ma ad una operazione “pronti contro termine” 5 e vi erano altre condizioni non esplicitate 6.

In altri casi si sottolinea la “gratuità” di tutte le operazioni di conto corrente (Banca di Sassari 7) o dei prelievi effettuati tramite bancomat (Banca nazionale del lavoro 8), mentre invece ci sono limitazioni significative.

Si parla impropriamente di “gratuità” anche nella pubblicità di una carta di credito della Banca popolare di Bari (l’assenza di oneri è limitata infatti al primo anno, a meno che la spesa non superi un certo importo) 9 mentre nel caso della promozione di una carta di credito della Citybank si promettono due biglietti aerei di andata e ritorno per un viaggio in una capitale europea, con l’accattivante messaggio “vola gratis”, omettendo di specificare gli oneri a carico del cliente (spese aeroportuali, tasse gestione pratica e bagaglio, supplemento carburante, assicurazione complementare etc) 10.

 

Un’altra fattispecie importante riguarda le commissioni richieste dalle banche. L’Antitrust è intervenuta nei confronti di alcuni Istituti perché facevano pagare una commissione in caso di utilizzo dei bollettini Mav (Pagamento Mediante Avviso) nonostante la legge escluda espressamente tale commissione in caso di pagamento effettuato presso qualsiasi azienda di credito 11.

Sanzionato anche il comportamento della Banca popolare di Milano e della Webank le quali, al momento della chiusura del conto, addebitavano una commissione bancaria in caso di trasferimento del saldo residuo su altro conto corrente oppure dell’invio a domicilio di un assegno postale, in contrasto con la normativa vigente, che esclude il pagamento di commissioni in caso di chiusura del conto 12.

 

Una terza tipologia di pratica scorretta concerne il ritardo con cui alcuni istituti bancari (come la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza 13 e la Unicredit 14) hanno dato corso alla richiesta di chiusura del conto da parte dei propri clienti, senza informare espressamente l’utente di eventuali ostacoli alla chiusura del conto dovuti a operazioni in corso (ad esempio ordini di bonifico, RID, telepass etc) e continuando ad addebitare spese di tenuta di un conto per un servizio che, nei fatti, non era più usufruibile.

 

Una quarta tipologia riguarda i mutui o prestiti concessi dalle banche. In diverse occasioni l’Agcm ha contestato la scarsa trasparenza dei rapporti con i clienti, per aver fornito informazioni inesatte: nei prospetti riepilogativi inviati periodicamente dalla Banca nazionale del lavoro ai propri clienti era indicata una penale molto superiore a quella che sarebbe stata applicata in realtà in caso di estinzione anticipata del mutuo 15; nella pubblicità del Mutuo affitto della stessa BNL erano date informazioni inesatte sulle rate da versare in caso di scelta di un tasso variabile 16; nei Minifidi della Finecobank non erano esplicitate le condizioni per accedere ad un prestito presentato come estremamente facile da ottenere 17.

Sempre nell’ambito della questione mutui, vogliamo richiamare anche i provvedimenti assunti nel 2009 dall’Antitrust nei confronti di alcuni istituiti bancari che avrebbero negato o comunque ostacolato la cancellazione gratuita delle ipoteche da parte dei mutuatari, prevista dalla legge sulla cancellazione semplificata dell’ipoteca (legge n. 40 del 2007), comminando sanzioni per complessivi 720.000 euro 18. Il Tar ha parzialmente accolto i ricorsi delle tre banche 19, e la questione è stata poi definitivamente risolta dal Consiglio di Stato (clicca qui).

Da questa beve analisi emerge la volontà dell’Antitrust di garantire la massima chiarezza delle informazioni fornite dalle banche alla clientela, anche attraverso i messaggi pubblicitari, in considerazione della complessità dei profili contrattuali ed economici coinvolti e dalla scarsa conoscenza dei consumatori rispetto ad alcuni servizi cui non ricorrono con frequenza. Come Assoutenti, continueremo a monitorare i provvedimenti dell’Agcm e le decisioni che saranno assunte dai giudici amministrativi.

In caso di pratiche scorrette analoghe a quelle sopra descritte, fai comunque una segnalazione al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) e ad Assoutenti ([email protected]).

 

18 gennaio 2011



1 Cfr. procedimento PS2082 – provvedimento n. 20385 del 2009.
2 Vedi procedimento PS3743 – provvedimento n. 20624 del 2009 riguardante il conto Mediolanum Freedom: se vuoi saperne di più leggi scheda Assoutenti .
3 Cfr. procedimento PS1904 – provvedimento n. 20301 del 2009, nella parte relativa al Conto deposito.
4 Vedi procedimento PS4413 – provvedimento n. 216287 del 2010 riguardante il conto Sviluppo Oro n. 1.
5 Nei pronti contro termine la banca cede un certo numero di titoli a un acquirente e si impegna a riacquistarli a un prezzo (normalmente più alto) e ad una data prestabilita. In pratica l'operazione consiste in un prestito di denaro da parte dell'acquirente e un prestito di titoli da parte della banca.
6 Cfr. procedimento PS2431 – provvedimento n. 19763 del 2009.
7 Vedi procedimento PS768 – provvedimento n. 20624 del 2009 riguardante il conto Cont’è gold.
8 Vedi procedimento PS4916 – provvedimento n. 21771 del 2010 riguardante il conto BNL Revolution: se vuoi saperne di più clicca qui.
9 Cfr. procedimento PS1943 – provvedimento n. 19579 del 2009, relativo alla Cartasì Choise.
10 Vedi il procedimento PS2728 – provvedimento n. 20323 del 2009, relativo alla carta City travel pass.
11 Cfr. il procedimento PS2469 – provvedimento n. 20130 del 2009 (relativo alla Cassa Raiffesen Val Badia) ed il procedimento PS5494 – provvedimento n. 21424 del 2010 (riguardante la Banca di Credito cooperativo Sangro Teatina).
12 Vedi procedimento PS2833 – provvedimento n. 21144 del: se vuoi saperne di più leggi qui.
13 Vedi procedimento PS2624 – provvedimento n. 21321 del 2010: se vuoi saperne di più clicca qui .
14 Vedi procedimento PS1750 – provvedimento n. 21414 del 2010: se vuoi saperne di più leggi scheda Assoutenti  .
15 Vedi procedimento PS5130 – provvedimento n. 20892 del 2010: se vuoi saperne di più clicca qui .
16 Vedi procedimento PS705 – provvedimento n. 21050 del 2010: se vuoi saperne di più leggi la scheda Assoutenti .
17 Vedi procedimento PS4388 – provvedimento n. 21500 del 2010: se vuoi saperne di più clicca qui .
18 Cfr. il procedimento PS1480 – provvedimento n. 20159 (Italfondiario), il procedimento PS1130 – provvedimento n. 20186 (Intesa San Paolo) ed il procedimento PS1481 – provvedimento n. 20232 (Banca nazionale del lavoro). Una sanzione è stata decisa anche nei confronti della Banca di Roma (procedimento PS1644 – provvedimento n. 21080 del 2010).
19 Vedi le sentenze emesse dal Tar del Lazio nel 2010, nn. 12325, 12281 e 12283.