Quando i servizi per i disabili non sono garantiti: un caso di pubblicità ingannevole

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Il Consiglio di Stato conferma le sanzioni deliberate dall’Antitrust

 

Nel febbraio del 2007 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1 ha esaminato le segnalazioni di alcuni cittadini i quali lamentavano l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari relativi al soggiorno presso l’Hotel delle Stelle Beach Resort, nel comune di Cosenza, riportata in un catalogo Alpitour e su siti internet. L’offerta, denominata “Benvenuti Disabili”, nel prevedere sconti per i portatori di handicap, affermava tra l’altro che “alcune camere al piano terra possono essere adattate ai disabili…. una rampa consente l’accesso diretto alla spiaggia ai disabili” .
L’Agcm, avvalendosi della collaborazione della guardia di finanza, ha verificato che la struttura alberghiera era effettivamente in regola con la normativa in materia di barriere architettoniche; tuttavia le camere assegnate non disponevano di servizi igienici per persone su sedia a ruote, perché privi degli opportuni accessori (corrimano, campanello di emergenza ecc.) e dello spazio necessario per un utilizzo agevole da parte di non deambulanti. Le persone erano costrette ad andare all’esterno, passando sotto i porticati. E analoghi disagi si sono registrati per quanto concerne l’accesso alla spiaggia, priva della passerella che conduce dalla rampa agli ombrelloni, con i disabili trasportati “a braccia” dai bagnini.
Al contrario, i messaggi pubblicitari lasciavano intendere che i portatori di handicap avrebbero potuto usufruire di particolari condizioni logistiche, confort e servizi di agevole fruizione, inducendo così tante persone a preferire questa struttura rispetto ad altre, nonostante le tariffe particolarmente elevate.
In conclusione, sulla base delle sanzioni previste dalla normativa vigente all’epoca (inferiori a quelle attuali), l’Antitrust ha deliberato multe per complessivi 58.800 euro così ripartite:
–    Alpitour: 34.600 euro, tenendo conto sia di precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stesa società sia delle particolari condizioni economiche;
–    Arianna 80 e Hotel delle stelle: 11.600 euro ciascuna, tenendo conto della loro situazione di bilancio.
 
Nel luglio del 2008 il Tar del Lazio 2 ha accolto il ricorso di Arianna 80 mentre ha giudicato troppo elevata la sanzione per Hotel delle stelle, rinviando la quantificazione ad una nuova pronuncia dell’Agcm. Alpitour non ha presentato ricorso.
Il 30 novembre 2011, in attesa della decisione del Consiglio di Stato, l’Antitrust ha rideterminato la sanzione in 10.000 euro nei confronti di Hotel delle stelle  3.
Nel febbraio del 2012 il Consiglio di Stato ha assunto una decisione definitiva sulla vicenda, accogliendo il ricorso dell’Antitrust e ripristinando le originarie sanzioni stabilite dalla stessa Autorithy nei confronti sia di Arianna 80 che di Hotel delle stelle. Il massimo giudice amministrativo sottolinea che i messaggi pubblicitari erano ingannevoli perché non solo prospettavano condizioni economiche favorevoli, ma che l’albergo fosse in grado di offrire, proprio in relazione alla particolare tipologia di utenza, servizi e strutture di comoda fruizione per i disabili. Il semplice rispetto della normativa sulle barriere architettoniche non giustifica l’enfasi posta sull’utilizzo della struttura da parte dei portatori di handicap, che hanno esigenze specifiche 4

29 febbraio 2012



1 Cfr. il procedimento PI5436 – provvedimento n. 16495 del 2007.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 1936 del 2008.
3 Cfr. il provvedimento n. 21527 del 2011.
4 Vedi sentenza della sesta sezione n. 1092 del 2012.