Pubblicità ingannevole di corsi di laurea: il caso European school of economics

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I giudici amministrativi respingono i ricorsi della società britannica

 Assoutenti si è dedicata più volte ai messaggi promozionali di corsi di laurea giudicati ingannevoli dall’Antitrust: vedi la scheda generale e alcuni provvedimenti più recenti riguardanti la Facoltà pentacostale , la Music Academy Italy e il Roma rock center, le società Cid, Digitouch e Tecnosurf e Gestione e studi . Puoi guardare anche un video dedicato a questo tema. Una recente sentenza del Tar ci permette di tornare sull’argomento.

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato i messaggi comparsi sul sito della European school of economics (ESE), società britannica di diritto privato attiva nel settore della formazione professionale. Il sito www.uniese.it pubblicizzava il corso di laurea statale britannica dell’Università di Buckingham, denominata Bachelor of Arts with Honours, precisando che il titolo “èvalido in Italia anche ai fini del riconoscimento1. L’Agcm ha contestato l’ingannevolezza del messaggio, in quanto il riconoscimento in Italia del titolo di studio non è immediato, ma è deciso caso per caso anche per quanto concerne l’accesso alle professioni. Inoltre, l’utilizzo di altre espressioni come “atenei”, “rettore”, “anno accademico” (che è riservato per legge alle sole università statali e a quelle non statali riconosciute) contribuisce a far credere alle persone interessate che si tratti di una istituzione universitaria riconosciuta ed accreditata in Italia. In conclusione, l’Antitrust ha deciso una sanzione di 100.000 euro, che tiene conto anche di una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa ESE 2.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della ESE. La sentenza evidenzia che la European school of economics può senza dubbio organizzare corsi di laurea nelle proprie sedi italiane ai fini del conseguimento del Bachelor of Arts with Honours dell’Università di Buckimgham, ma tale titolo non è immediatamente spendibile in Italia, perché è necessario un apposito riconoscimento: l’ambiguità del messaggio su questo aspetto giustifica la sanzione deliberata dall’Antitrust 3.

La vicenda ha avuto un ulteriore seguito di fronte ai giudici amministrativi, a seguito alla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società (quantificati in circa 62 milioni di euro) a causa dei provvedimenti adottati dai Ministeri dell’Istruzione e degli Esteri e dalle altre autorità italiane. Tar e Consiglio di Stato hanno giudicato non fondata tale richiesta in quanto la società non aveva presentato alcun ricorso nei confronti delle circolari emanate di concerto tra i due Ministeri tra il 1997 ed il 2001 volte a vietare che i titoli conseguiti dagli studenti iscritti alla ESE in Italia potessero essere assoggettati alle procedure di riconoscimento previsti per i diplomi di laurea conseguiti all'estero ovvero che a non riconoscere in Italia i titoli rilasciati da università riconosciute in Gran Bretagna a meno che fossero stati conseguiti dopo regolare frequenza dell'intero corso di studi presso le stesse e non presso istituti operanti in Italia ad esse convenzionate 4.

 
18 novembre 2012 (aggiornamento del 1° giugno 2013)

 



1 Cfr. il procedimento PS2141, provvedimento 19625 del 2009.

2 Vedi il provvedimento n. 15817 del 2006.

3 Cfr. la sentenza n. 9347 del 2012. In precedenza lo stesso Tar aveva respinto la richiesta di sospensione del procedimento (ordinanza n. 2630 del 2009), che era stata invece accolta dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 4295 del 2009).

4 Vedi sentenza del Tar n. 7248 del 2011 e sentenza del Consiglio di Stato n. 3004 del 2013.