Pubblicità ingannevole dei finanziamenti: il caso C&F

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Nuova sanzione dell’Antitrust per pratica scorretta nel settore dei prestiti

 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è di nuovo intervenuta a garantire la chiarezza e la completezza dell’informazione alla clientela nel settore dei finanziamenti, settore caratterizzato dalla complessità delle operazioni oggetto dei contratti e da una notevole asimmetria informativa tra cliente e professionista (vedi da ultimo il caso Finiblea ).
Il 3 maggio 2012 l’Antitrust ha esaminato il messaggio pubblicitario pubblicato su un quotidiano distribuito gratuitamente nella città di Roma, nel periodo febbraio-ottobre 2010 da C&F, società che svolge attività di mediazione nella concessione di finanziamenti 1.
L’Autorità ha contestato in particolare due dei contenuti del messaggio pubblicitario. In primo luogo, la mancata veridicità dell’affermazione relativa alla completa assenza di spese istruttorie, in quanto queste venivano di fatto addebitate genericamente al cliente dalla società che provvedeva alla effettiva erogazione del finanziamento. In secondo luogo, l’assenza di precise indicazioni in merito all’esatta misura del TAEG (tasso annuo effettivo globale), che impediva al cliente di valutare esattamente i costi da sostenere per la restituzione del prestito e di effettuare una comparazione con le condizioni di finanziamento offerte da altri operatori concorrenti.
In relazione alla limitata dimensione della C&F S.r.l., alla sua condizione economica 2, alla durata della violazione ed alla limitata diffusione del messaggio pubblicitario, l’Autorità ha deliberato una sanzione di 30.000 euro.  
 
22 maggio 2012



1  Vedi il Procedimento PS6390 – provvedimento n. 23533 del 2012, pubblicato sul Bollettino AGCM n. 18/2012 del 21 maggio 2012.
2 La società presenta un bilancio 2010 in perdita.