Provvedimento ISVAP 3 maggio 2012 in materia di assicurazioni sulla vita collegate alla concessione di mutui e credito al consumo

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Analisi dei contenuti minimi dei contratti di assicurazione sulla vita

 

Il contratto di assicurazione sulla vita soddisfa i seguenti contenuti minimi:
forma assicurativa: temporanea per il caso di morte a capitale decrescente nei casi in cui il rimborso del mutuo immobiliare o del credito al consumo segua un piano di ammortamento, oppure a capitale costante nei casi in cui il rimborso del credito al consumo non segua un piano di ammortamento predefinito;
prestazioni assicurative: pagamento, al verificarsi   del decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto, di un capitale assicurato pari o in linea rispetto al debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo. Facoltà dell'impresa di corrispondere le eventuali rate del mutuo immobiliare o del credito al consumo in scadenza nel periodo   che   intercorre   tra   la comunicazione all'impresa   del   decesso   dell'assicurato   e   la liquidazione del capitale assicurato, con successivo conguaglio all'atto della liquidazione del capitale assicurato;
limitazioni della prestazione: copertura del rischio di morte qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali. Esclusione dalla garanzia del solo decesso causato da dolo del contraente, dell'assicurato o dei beneficiari e, salvo patto contrario, del decesso per suicidio avvenuto nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto di assicurazione, ovvero del decesso dovuto a
rischi catastrofali;
durata del contratto: pari alla durata del mutuo immobiliare o del credito al consumo;
periodicità del pagamento del premio: pagamento di un premio unico anticipato o di un premio annuo, con possibilità di rateazione ed indicazione dei relativi costi;
costi gravanti sul premio: indicazione dell'ammontare dei costi che nel corso della durata contrattuale sono sostenuti dal cliente, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario;
modalità di verifica dello stato di salute del cliente: indicazione dei casi in cui è richiesta la visita medica, con i relativi costi a carico dell'impresa e/o del cliente, e dei casi in cui l'accertamento dello stato di salute dell'assicurato   può avvenire tramite compilazione del questionario anamnestico;
periodo di «carenza»: esclusione della carenza in caso di visita medica; negli altri casi, carenza non superiore a 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa. Pagamento integrale della prestazione in caso di decesso durante la carenza dovuto ad infortunio, malattia infettiva acuta o shock anafilattico;
beneficiari o vincolatari: i beneficiari  o i vincolatari indicati dal cliente. La banca o l'intermediario finanziario possono essere designati come beneficiari o vincolatari delle prestazioni assicurative solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall'intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo;
modalità di denuncia del decesso: indicazione della modalità di denuncia del decesso dell'assicurato e della documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione del capitale;
tempi di liquidazione del capitale assicurato: indicazione dei tempi, con un massimo di 30   giorni   dal   ricevimento   della documentazione completa;
estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario eventualmente designato;
trasferimento del mutuo immobiliare: nel caso di pagamento di un premio unico, indicazione dell'obbligo per l'impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, di restituzione al cliente della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. Su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario
eventualmente designato;
diritto di recesso: indicazione della facoltà per il cliente di recedere dal contratto di assicurazione entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto e' concluso, con diritto alla restituzione del premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese sostenute per l'emissione del contratto;
comunicazioni al cliente in corso di contratto: indicazione dell'obbligo per l'impresa di inviare al cliente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero da ogni ricorrenza annuale, una comunicazione che contiene informazioni sull'ammontare del capitale assicurato, gli eventuali premi in scadenza ovvero in arretrato, con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento, e il nominativo del/dei beneficiario/beneficiari o del/dei vincolatario/vincolatari.
 
I contenuti minimi rappresentano l'offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente. Possono essere pattuite tra le parti condizioni di assicurazione di maggior favore per il cliente. 
Qualora le banche e gli intermediari finanziari condizionino l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita forniscono al cliente, all'avvio delle trattative per la concessione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, informativa scritta sui contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita, informandolo che può ricercare sul mercato, entro un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla consegna del preventivo, un contratto di assicurazione sulla vita che soddisfi i predetti contenuti, ovvero preveda condizioni di maggiore favore per il cliente stesso, e che tale contratto sarà accettato dalla banca o dall'intermediario finanziario senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.
I preventivi relativi al contratto di assicurazione sulla vita che le banche, gli intermediari finanziari e gli altri intermediari assicurativi sono tenuti a sottoporre al cliente sono redatti secondo il fac-simile pubblicato in allegato al provvedimento.
Le imprese di assicurazione che commercializzano i prodotti vita di cui al presente provvedimento forniscono sul proprio sito internet il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.
Sul sito internet dell'ISVAP è pubblicato altresì l'elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano i   prodotti   con l'indicazione della denominazione commerciale dei prodotti.
Il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2102.