Pasta Aliveris per diabetici: claims salutistici ingannevoli e pubblicità occulta

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 Antitrust sanziona produttori, agenti e Rai

Il 31 gennaio 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato la campagna promozionale della Pasta Aliveris al germe di soia, prodotta dall’Industria Alimentare Filiberto Bianconi 1947 (di seguito  IAFB) su licenza di Aliveris e commercializzato via internet 1.

Nello specifico, l’Autorità ha rilevato due diverse tipologie di scorrettezza ai sensi del Codice del Consumo:  la prima relativa ai vanti salutistici attribuiti alla pasta in questione, la seconda riguardante la pubblicità occulta durante tre puntate del programma “Occhio alla spesa” trasmesse su  RaiUno nei giorni 9 gennaio, 24 aprile e 28 maggio 2012.

In primo luogo, nei messaggi pubblicitari (apparsi su un quotidiano a tiratura nazionale nonché attraverso i siti internet www.aliveris.come www.supersalute.com dal mese di gennaio 2012 e sino al 13 settembre 2012)  la pasta è stata proposta come “La pasta della salute” e  “Indicata nella dieta del diabetico”, con l’attribuzione al prodotto di altre numerose proprietà benefiche per l’organismo umano  (alta digeribilità, proprietà anti infiammatorie e antiossidanti, controllo del colesterolo, riduzione di problemi cardiovascolari etc) avvalorate da studi clinici effettuati sulla pasta Aliveris presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Perugia. Pasta Aliveris è stata presentata, in sostanza, come una valida soluzione per i soggetti affetti da diabete  che  non vogliono rinunciare al piacere della pasta.

Tuttavia, come rilevato dall’Autorità, non risulta che il prodotto in questione abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative da parte del Ministero della Salute (che riguardano soprattutto la verifica dello stabilimento di produzione nonché le fasi di realizzazione dei prodotti) per la sua commercializzazione come “alimento speciale” indicato per la dieta del diabetico. Inoltre, pur prendendo atto della letteratura scientifica e delle varie sperimentazioni cliniche relative alla correlazione tra consumo di isoflavoni e effetti benefici, tutti i claim salutistici sopra menzionati non possono essere utilizzati nelle comunicazioni pubblicitarie a favore del  prodotto in quanto non ancora approvati dall’EFSA (Autorità europea addetta alla sicurezza alimentare):  infatti, solo l’utilizzo di claim precisamente validati da parte di quest’ultima può garantire i consumatori, dal punto di vista scientifico, nelle scelte commerciali afferenti a prodotti alimentari 2.

Per quanto riguarda la pubblicità occulta 3, l’Autorità ha riscontrato che nelle tre puntate del programma “Occhio alla spesa” si è parlato enfaticamente di un innovativo e recente tipo di pasta a base di isoflaoidi, descritto ripetutamente come “cibo della salute” e “idoneo ad un’alimentazione per diabetici”;  sono intervenuti  il Prof. Carlo Clerici ed il Prof. Kenneth D. R. Setchell, direttori scientifici degli studi clinici riportati nel sito www.aliveris.com , senza però specificare la loro qualifica di soci della stessa società; sono statitrasmessi taluni servizi registrati  presso lo stabilimento di IAFB, dove viene prodotta la “Pasta Aliveris”; infine, si è fatto continuo riferimento ai costi del prodotto, alle modalità attraverso le quali acquistare la pasta con inquadrature delle confezioni (sebbene omesse del marchio) 4.

La pubblicità occulta, ai sensi del Codice del Consumo, deve essere sanzionata perché priva il destinatario delle naturali difese che si ergono quando l’intento di reclamizzare un prodotto o un servizio è dichiarato. Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa poiché è in grado di condizionare impropriamente il destinatario in quanto capace di aggirare o annullare molte delle difese che l’utente di una pubblicità riconoscibile pone in essere. L’Autorità ha rilevato che non è stato adottato alcun accorgimento e/o indicazione che renda evidente la natura promozionale di talune parti della trasmissione. Anzi, secondo l’Autorità, proprio l’inserimento in una trasmissione informativa diretta specificamente ai consumatori, per suggerire loro scelte commerciali informate e veritiere sui prezzi e le caratteristiche dei prodotti, rende particolarmente insidiosa e ingannevole la condotta de quo.

Nel caso di specie, contrariamente a quanto ribadito dalla Rai in sua difesa, oggetto di valutazione è la sussistenza di una fattispecie di pubblicità redazionale – e non già la mera riconoscibilità di un product placement – in quanto i messaggi di contenuto pubblicitario risultano dissimulati all’interno in un contesto – solo apparentemente – informativo (una trasmissione dedicata alla sensibilizzazione dei consumatori sul tema alimentare). In quest’ultimo caso, trova applicazione il Codice del Consumo al fine di verificare la reale natura della condotta nonché per sanzionare la possibile sussistenza di un rapporto di committenza (ex art. 23, lettera m), del Codice del Consumo) per la promozione occulta di un prodotto sotto le mentite spoglie di una trasmissione informativa.

In entrambe le pratiche commerciali scorrette, come sottolineato dall’Autorità nel suo provvedimento, la gravità risulta comunque accentuata soprattutto in considerazione dello specifico target di consumatori costituito da soggetti “deboli” in quanto presumibilmente afflitti da problematiche o patologie collegate al diabete e al colesterolo, oltre che in ragione dell’amplissima diffusione del messaggio (internet, emittente televisiva leader nel settore dell’informazione e quotidiano a tiratura nazionale).

In conclusione, l’Antitrust ha deliberato sanzioni per complessivi 110.000 euro (IAFB: 50.000; Aliveris: 20.000; Rai: 25.000; Amor: 10.000 5; Video Piramide: 5.000 6) che tengono conto anche della situazione finanziaria di alcune delle aziende coinvolte.

Si segnala che, a seguito della pronuncia dell'Antitrust, la Rai ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con il conduttore del programma, il quale – tramite il suo avvocato – ha preannunciato ricorso sia sulla decisione della Rai sia su quella dell'Autorità. Come sempre, daremo notizia su questo sito dei successivi provvedimenti dei giudici. 

Se vuoi approfondire il fenomeno degli annunci ingannevoli riguardanti i prodotti alimentari leggi questo articolo  ; se vuoi conoscere altri casi di pubblicità occulta guarda questa rassegna di decisioni assunte dall’Antitrust.

22 febbraio 2013 (aggiornamento del 6 aprile 2013)

 


1 Vedi procedimento PS8272 – provvedimento n. 24189, pubblicato sul Bollettino n. 6 del 18 febbraio 2013.

2 L’Autorità ha ritenuto, dunque, la pratica in questione in contrasto con gli artt. 20 (commi 2 e 3), e 21 (comma 1, lettera b) del Codice del Consumo

3 Pratica giudicata scorretta ai sensi degli artt. 20 (comma 2), 22 (comma 2) e 23, lettera m) del Codice del Consumo.

4 In merito all’esistenza di un rapporto di committenza, nel corso del procedimento l’AGCM ha acquisito copiosa documentazione dalla quale emergono i collegamenti tra IAFB e il presentatore della trasmissione, per mezzo della società Video Piramide. Sul punto, l’Autorità ha altresì osservato che lo stesso professionista nelle proprie pagine Facebook ha ammesso il grande successo che ha riscosso il prodotto nonché le copiose telefonate pervenute a seguito della messa in onda del programma.

5 Amor, azienda attiva nel commercio al dettaglio via internet, ha gestito il sito www.supersalute.com, sulla base delle informazioni fornite da Aliveris e IAFB.

6 Video Piramide è una società operante nel mondo dello spettacolo.