Normativa

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Il codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005, e successive modificazioni) disciplina la materia della pubblicità ingannevole e delle altre pratiche commerciali scorrette. In questa sezione sono riportati le norme che consentono di individuare gli elementi che caratterizzano le diverse fattispecie (articoli 18-26), le funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed i ricorsi di fronte ai giudici amministrativi ed ordinari (art. 27), nonché altre disposizioni sui codici di condotta e gli organismi di autodisciplina delle associazioni delle imprese (artt. 27 bis e ter) e sulle informazioni che il Ministero dello sviluppo economico deve garantire in ordine ai procedimenti dell’Agcm (art. 27 quater). Gli articoli da 33 a 37 bis disciplinano invece le c.d. clausole vessatorie. La pubblicità ingannevole e comparativa nei confronti di professionisti è disciplinata dal decreto legislativo n. 145 del 2007. Il procedimento di fronte all’Autorità garante del mercato e della concorrenza è ora disciplinato dalla delibera 23788 del 2012 approvata dalla medesima Autorità.

 
Il protocollo d'intesa tra Agcm e Banca d'Italia del 2011 è volto a coordinare l'attività dei due organismi nel settore bancario e finanziario nell’ambito dei poteri loro assegnati dalla legislazione vigente: disciplina sulla trasparenza dei rapporti tra intermediari – banche, mediatori creditizi, istituti di pagamento etc – e clienti, di cui al testo unico bancario, per quanto riguarda la Banca d’Italia; normativa sulle pratiche commerciali scorrette di cui al codice del consumo, per quanto riguarda l’Antitrust. I due organismi provvederanno a trasmettersi reciprocamente le informazioni riguardanti l’avvio dei procedimenti aperti da ciascuno di essi a tutela dei consumatori  e a formulare eventuali osservazioni in merito: ciò consentirà di coordinare le misure da adottare nei confronti degli intermediari, di migliorare l’efficienza dell’azione di vigilanza nel settore e di ridurre i costi a carico degli intermediari. Nella stessa ottica Banca d’Italia e Antitrust organizzeranno riunioni periodiche per l’approfondimento delle questioni interpretative di interesse comune. Le informazioni ed i documenti trasmessi dai due organismi sono soggetti al segreto d’ufficio. Un protocollo analogo è stato stipulato nel febbraio del 2012 tra Antitrust e AEEG per favorire la collaborazione tra le due Autorità nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici. Nel maggio del 2013 è stato stipulato un nuovo protocollo anche tra Antitrust e AGCom.

Si riporta infine il documento approvato nel 2011 dalla Consob volto a garantire una magiiore tutela dell'investitore sin dal momento dei messaggi pubblicitari di prodotti finanziari.