Le tariffe del settore della telefonia mobile devono ridursi in tempi stretti per tutti gli operatori

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I giudici amministrativi respingono i ricorsi degli operatori ad una delibera dell’AGCOM chiedendo però tariffe uniformi per tutti i gestori. Agcom conferma asimmetria fino a giugno 2013

Rientra tra i compiti dell’Autorità garante delle comunicazioni stabilire le modalità per una graduale riduzione delle tariffe da parte degli operatori del settore della telefonia mobile. Una prima delibera del 2008 1 era stata contestata dalla H3G, alla quale era comunque permesso di adottare tariffe più elevate rispetto agli altri gestori (Telecom, Vodafone, Wind): i ricorsi di H3G erano stati sostanzialmente respinti da Tar e Consiglio di Stato, i quali avevano comunque sottolineato l’esigenza di un nuovo intervento dell’AGCom attraverso il quale si eliminasse “in un arco ragionevole di tempo” la posizione asimmetrica di cui H3G fruiva 2.

Le successive delibere dell’AGCom del 2011 3 hanno proseguito tale percorso, prevedendo per i tre operatori Telecom, Vodafone e Wind la completa simmetria tariffaria a partire dal gennaio del 2012 (con graduale riduzione delle tariffe da € 4,1 cent./min. sino ad € 0,98 cent./min. per l’inizio del 2013); per H3G era invece confermata l'asimmetria tariffaria, prorogandola fino a luglio 2013.

Tale delibera è stata impugnata, per diversi motivi, sia da H3G che dagli altri operatori. Il Tar del Lazio, richiamandosi anche agli indirizzi maturati a livello comunitario 4,afferma innanzitutto che le Autorità nazionali devono determinare i costi di terminazione in conformità a quelli dell’“operatore efficiente”, ferma la necessità di garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori con allineamento dei prezzi: il termine del 31 dicembre 2012 non è meramente indicativo ma rappresenta una data precisa, univoca ed unitariamente stabilita per tutti gli Stati Membri. Proprio allineandosi a tali indirizzi, l’AGCom aveva perciò correttamente anticipato i tempi di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle tariffe, sia pur discostandosi in parte dalle scadenze fissate a livello comunitario per tener conto di alcune specificità della situazione italiana 5.

Per quanto riguarda invece il particolare regime garantito ad H3G, osserva il Tar che eventuali asimmetrie possono essere giustificate solo per gli operatori newcomer che non abbiano raggiunto la dimensione minima d’efficienza o da “differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori”. Nella situazione attuale, peraltro, H3G  non è più un newcomer, avendo superato il periodo di quattro anni dal proprio ingresso nel mercato, ed avendo goduto, per questo periodo, di tariffe più vantaggiose; d’altro lato, l’Autorità non ha motivato adeguatamente le ragioni obiettive che renderebbero opportuno mantenere, anche oltre il termine massimo del 31 dicembre 2012, tale regime tariffario differenziato: l’Autorità non ha fornito elementi per chiarire in che misura l'assegnazione ineguale di frequenze abbia un impatto sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali. Per questo aspetto, la delibera dell’AGCom è stata quindi annullata 6.  

L’AGCom ha successivamente ribadito in modo puntuale le ragioni che giustificano, per un periodo transitorio, la permanenza di un regime differenziato per H3G, confermando perciò tale asimmetria fino al 30 giugno 2013 7.

 

10 ottobre 2012 (aggiornamento del 15 luglio 2013)



1 Vedi delibera n. 667/08/Cons.

2 Cfr. le sentenze della III sezione ter del Tar, n. 1491/09 e le successive decisioni del Consiglio di Stato n. 3106 del 2011 e n. 21 del 2013. Successivamente il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i nuovi ricorsi presentati da H3G, Wind, Telecom Italia e Vodafone Omnitel  (sentenze nn. 2840  e 3636 del 2013).

3 Cfr. delibere nn. 254/11/Cons e 621/11/Cons.

4 Vedi la raccomandazione 2009/396/CE e la nota della Commissione Europea SG-Greffe(2011)D/10210.

5 Su questo aspetto vedi in particolare le sentenze del Tar nn. 102 e 124 del 2013.

6 Sentenze Tar nn. 8381, 8382, 10263 e 10265 del 2012.

7 Vedi delibera n. 11/13/Cons.