La pubblicità sugli effetti positivi per la salute dei prodotti alimentari: il caso della PastaRiso Scotti

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Il Tar conferma la sanzione dell'Antitrust alla società Riso Scotti

 

Il 1° dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato l’ampia campagna pubblicitaria realizzata per oltre un anno e mezzo dalla società Riso Scotti, utilizzando diversi mezzi di comunicazione (inserzioni sulla stampa, spot televisivi e radiofonici, telepromozioni, sito internet, manifesti affissi nei cartelloni pubblicitari).

Tali messaggi mettono in particolare risalto l’efficacia dei prodotti “PastaRiso Scotti Attiva” e gallette di riso “Risette attive” che, grazie allo specifico contenuto di betaglucani (cioè fibre di cereali solubili presenti, tra l’altro, nell’orzo e nella crusca d’orzo) “aiutano a RIDURRE IL COLESTEROLO”.

L’Antitrust ricorda che la normativa europea ha previsto una complessa procedura volta a validare le indicazioni nutrizionali riportate nelle confezioni dei prodotti alimentari, al fine di non ingenerare confusione nei consumatori 1. La Commissione europea non ha ancora ultimato il suo lavoro, ma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha già espresso il proprio parere anche per quanto riguarda i betaglucani, attribuendo evidenza scientifica solo all’espressione “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere le normali concentrazioni di colesterolo nel sangue”. L’EFSA ha anche aggiunto che, per poter supportare tale claim, è necessario che l’alimento reclamizzato sia in grado di apportare, in una o più porzioni, almeno 3 grammi – giornalieri – di betaglucani.

Secondo l’Agcm la società Riso Scotti, anche in assenza di una decisione definitiva della Commissione sui claim autorizzati, avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni espresse dall’EFSA, evitando di enfatizzare gli effetti di “riduzione del colesterolo” che non possono essere ragionevolmente attribuiti a tali prodotti. Il claim contestato risulta ingannevole anche in abbinamento alla precisazione, presente nei messaggi e sul retro delle confezioni, secondo cui “una porzione di prodotto assicurerebbe il 25% (0,75 gr) della quantità giornaliera di Betaglucani consigliata per ridurre il colesterolo”. Se, infatti, una porzione di PastaRiso (oppure 6-7 Risette Attive) reca solo 0,75 grammi di betaglucani, il consumo quotidiano degli alimenti reclamizzati, anche nell’ipotesi di assunzione costante di due porzioni al giorno, non potrebbe assicurare quel fabbisogno giornaliero di almeno 3 grammi, necessario ad ottenere l’effetto di riduzione del colesterolo.

In conclusione, i messaggi pubblicitari danno informazioni parziali e insufficienti sulle modalità di consumo dei prodotti in esame e sono perciò tali da ingenerare confusione nel consumatore, creando aspettative ingiustificate sull’efficacia salutistica dei prodotti in esame.

Per queste ragioni, l’Agcm ha applicato una sanzione di 120.000 euro, che tiene conto anche della fase di transizione in cui le aziende del settore sono costrette ad operare, in attesa che la Commissione europea completi il suo lavoro sui claim da adottare 2.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese 3. Il giudice amministrativo sottolinea che i messaggi pubblicitari possono indurre in errore il consumatore, tenuto conto che essi non risultano validati a livello europeo e che le avvertenze e precisazioni, riportate con scarsa evidenza grafica, sono comunque “assolutamente insufficiente a chiarire i reali effetti salutistici del prodotto”.

 

20 dicembre 2010 (aggiornamento del 4 luglio 2012)



1 Cfr. il Regolamento n. 1924/2006/CE del Parlamento e del Consiglio.
2 Vedi il procedimento PS5595, provvedimento n. 21852, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 47/2010.
3 Cfr. sentenza n. 6047 del 2012.