La pubblicità ingannevole riguardanti immobili in costruzione: il caso Immobildream

1225

Il Consiglio di Stato conferma la decisione dell’Antitrust

 

Assoutenti si è interessata più volte di pratiche commerciali scorrette nel settore delle vendite immobiliari: leggi questa scheda generale sull’argomento e la sintesi di un’altra decisione dell’Antitrust (clicca qui).
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo tema.
 
Nel 2002 l’Autorità garante della concorrenza ha disposto l’interruzione della pubblicità realizzata dalla società Immobildream, relativa ad un complesso immobiliare in costruzione a Roma, perché lasciava intendere che fossero già esistenti alcune importanti infrastrutture di servizio: “A due passi ci sono i centri commerciali, le scuole di ogni livello, autobus urbani ed extraurbani per collegamenti con il centro e la stazione metropolitana”. I primi appartamenti sono risultati effettivamente disponibili a partire dalla data indicata (luglio 2002), mentre le infrastrutture, pur previste dal piano regolatore, non erano state ancora realizzate  1.
Nel 2007 il Tar ha respinto il primo ricorso della Immobildream 2.
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto il nuovo ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese. Il giudice amministrativo conferma in particolare la natura ingannevole del messaggio pubblicitario, nel quale si parla espressamente di servizi già esistenti “A due passi ci sono” a fronte di appartamenti ancora “in fase di costruzione…con consegna prevista per luglio 2002”, fornendo così informazioni errate ai potenziali clienti. La pubblicità poteva essere facilmente modificata specificando che le infrastrutture citate – già previste dalla pianificazione urbanistica – sarebbero state prevedibilmente disponibili al momento della ultimazione delle costruzioni 3.
 
La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce un principio, stabilito dal codice del consumo e ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, in base al quale il consumatore va tutelato sin dal primo “contatto” pubblicitario da informazioni errate o parziali che possono condizionarne le scelte commerciali; tale principio trova applicazione anche nel caso di beni di valore molto elevato, come nel caso in questione, in cui l’acquisto è sicuramente preceduto da un’attenta verifica da parte del soggetto interessato: l’esistenza di fonti informative ulteriori cui il consumatore può successivamente rivolgersi (come ad esempio rappresentanti dell’operatore sul posto) non sana però l’illegittimità del messaggio pubblicitario ingannevole.
 
Se vedi una pubblicità ingannevole od un altro tipo di pratica commerciale scorretta, segnalala al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) o utilizza l’apposito  modulo ; oppure scrivi alle associazioni dei consumatori ([email protected] ).
 
28 gennaio 2012


1 Procedimento PI3743 – provvedimento n. 11070 del 2002.
2 Sentenza n. 5816 del 2007.
3 Sentenza n. 383 del 2012.