Il Tar si pronuncia sul procedimento aperto dall’Antitrust per verificare l’ipotesi di abuso di posizione dominante da parte di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana

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Respinti i ricorsi delle due aziende

 

Il 15 dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un’istruttoria, ai sensi della legge n. 287 del 1990, per accertare eventuali violazioni dell’art. 102 del Trattato europeo da parte di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, deliberando anche lo svolgimento di un’ispezione  presso le sedi delle due società. Sotto esame è la strategia adottata da Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana per ostacolare l’accesso alla rete ferroviaria nazionale (e quindi l’ingresso nel mercato italiano del trasporto passeggeri), da parte di altri operatori ed in particolare di Arenaways, e favorire così Trenitalia: tale condotta determinerebbe altresì un pregiudizio agli utenti 1. Nel settembre del 2011 il procedimento è stato esteso anche a Trenitalia, con contestuale spostamento della conclusione dell’istruttoria dal 31 dicembre 2011 all’8 marzo 2012 2.

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana che avevano contestato sia la competenza dell’Antitrust sia i poteri ispettivi da essa esercitati 3.  

Secondo il giudice amministrativo, le competenze attribuite dalla legge all’Ufficio per la regolamentazione dei servizi ferroviari (presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) coesistono con quelle dell’AGCM: mentre l’azione dell’Antitrust è indirizzata in via generale alla protezione dei consumatori e degli interessi concorrenziali tra le imprese, la vigilanza svolta dall’URSF sui servizi ferroviari è finalizzata specificamente a garantire che l’utilizzo delle infrastrutture sia conforme alla normativa comunitaria e non ci siano discriminazioni, risolvendo i casi di contenzioso 4.  Anche l’esercizio del potere ispettivo rientra pienamente nelle competenze previste dalla legge per acquisire elementi utili ai fini dell'istruttoria: l’Autorità, in ogni momento dell'istruttoria, può infatti richiedere ai soggetti coinvolti informazioni e documenti, può disporre ispezioni, perizie e analisi economiche e statistiche nonché consultare esperti. Più in particolare, in merito all’esigenza di riservatezza sui documenti oggetto di ispezione, sottolineata da Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria per contestare la legittimità dell’operato dell’Antitrust, il Tar evidenzia che la stessa Autorità si sia riservata di valutare nel corso del procedimento la richiesta delle due società, al fine di non mettere a disposizione di imprese concorrenti documenti di carattere riservato.

 

Sull’esito di tale procedimento   leggi questa scheda

 

27 gennaio 2012 (aggiornamento del 14 agosto 2012)



1 Cfr. procedimento A436 – provvedimento n. 21920 del 2010.
2 Vedi il provvedimento n. 22811 del 2011.
3 Cfr. le sentenze della I sezione nn. 864 e 865 del 2012.
4 Vedi decreto legislativo n. 188 del 2003 e la direttiva comunitaria 2001/14/CE.