La garanzia supplementare sulle nuove autovetture: la pubblicità della KIA

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Assoutenti esamina alcuni casi di pubblicità ingannevole da parte di case automobilistiche

Secondo la legge, la garanzia convenzionale sulle autovetture nuove è di 2 anni, come per tutti i beni mobili. Naturalmente, le case automobilistiche possono prevedere forme ulteriori di garanzia, al fine di rendere più convincente la loro offerta. Però talvolta il messaggio pubblicitario non rispecchia fedelmente le caratteristiche della garanzia effettivamente garantita.

Proprio nei giorni scorsi è comparsa sui quotidiani nazionali una pubblicità della KIA motors tutta incentrata sull’offerta di 7 anni di garanzia per le autovetture della casa automobilistica.

La scritta “7 ANNI KIA garanzia”, posta al centro pagina, è accompagnata dall’affermazione “ SIAMO COSI’ CERTI DELLA NOSTRA QUALITA’ CHE LA GARANTIAMO PIU’ DI CHIUNQUE ALTRO”, e sottolineata da una frase in grassetto “SOLO DA KIA”.

In fondo pagina, a caratteri molto più piccoli, si precisa che la garanzia per le motorizzazioni Bi-Fuel è inferiore (3 anni/100.000 Km).

Sempre a fondo pagina, compare la scritta “Dettagli nei concessionari”.

Effettuando una ricerca sul sito www.kia-auto.it Assoutenti ha verificato l’esistenza di ulteriori limitazioni alla garanzia di 7 anni. In particolare:

     esiste un limite massimo di 150 chilometri per usufruire della garanzia;

     alcune parti e componenti hanno una garanzia inferiore, dovuta alla loro “deperibilità temporale”: batterie (garanzia 2 anni); sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (garanzia 3 anni/100.000 Km); verniciatura (garanzia 5 anni/150 Km).

L’Assoutenti ha inviato una segnalazione all’Antitrust perché siano valutati i presupposti per l’apertura di un procedimento in merito al carattere ingannevole della pubblicità in esame. Secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, infatti, l’omissione nei messaggi pubblicitari di aspetti rilevanti in merito alle caratteristiche dell’offerta non può essere “sanata” da successive informazioni che potranno essere fornite al consumatore sul sito internet o presso un concessionario. Sotto questo profilo, anche la scritta “Dettagli nei concessionari” che compare sulla pubblicità appare fuorviante, in quanto siamo in presenza di significative limitazioni alla garanzia settennale e non di semplici “dettagli”..

Negli anni scorsi l’Agcm ha giudicato ingannevole alcune pubblicità sul tipo di prestazioni assicurate dalle case automobilistiche durante il periodo di garanzia. Ad esempio, l’Agcm ha recentemente considerato ingannevole un messaggio comparso sul sito internet della RENAULT che prevedeva un servizio di assistenza stradale, definito “Non stop gold”, valido 24 ore su 24, comprensivo di traino, officina mobile, automobile in sostituzione (a partire da tre ore di manodopera) ed eventuale albergo. La pubblicità e i depliant illustrativi non evidenziavano però il limite massimo di tre giorni della sostituzione, indicato nel solo contratto. L’Agcm ha comminato una sanzione di 80.000 euro, ridotta a 70.000 euro per il “ravvedimento operoso” della RENAULT, che ha modificato il proprio sito internet dopo l’apertura del procedimento, precisando tra l’altro che tale forma di assistenza aveva luogo “a partire da 3 ore di manodopera e fino ad un massimo di 3 giorni per riparazioni di oltre 9 ore di manodopera”  1

A nostro avviso, è importante che pubblicità ingannevoli, analoghe a quelle descritte, siano segnalate tempestivamente dai consumatori al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).

Proprio per sensibilizzare il maggior numero di cittadini, Assoutenti ha realizzato un controspot (clicca qui per vedere ) che prende spunto da una pubblicità radiofonica della FIAT, che è stata giudicata ingannevole dall’Agcm 2.




1 Cfr. il procedimento PS1178 del 2009 – RENAULT-DIFETTO DI FABBRICA, provvedimento n. 20586.
2 Vedi il procedimento PI5459 del 2007 – PROMOZIONE FIAT FIVE, provvedimento n. 16407.