Piccoli prestiti, grandi delusioni………

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Prestiti personali, cessioni del quinto, mutui agevolati per la casa …quante pratiche scorrette!!!

 

Siamo sempre più bombardati da messaggi pubblicitari che promettono finanziamenti facilissimi da ottenere e super convenienti. Gli slogan utilizzati sono quanto mai accattivanti: “anticipo in 24 ore”…. “erogazioni immediate”… “rimborsi comodi fino a 120 mesi”… finanziamenti anche a cattivi pagatori, protestati e pignorati ed in presenza di altri prestiti”… “prestiti da € 5.000 a € 30.000 in 24 ore!”… “Prestito sicuro … veloce … semplice!”… sono alcuni esempi estrapolati dalle miriade di offerte che ci vengono proposte ogni giorno 

La realtà purtroppo è ben diversa. Sfogliando le numerosissime pronunce dell’Antitrust su questa materia, capiamo che molti di questi messaggi sono ingannevoli.

Un primo aspetto riguarda la mancata chiarezza sui costi reali del finanziamento. La legge 1 prescrive che le offerte devono sempre indicare in modo preciso il TAEG (cioè il tasso annuo effettivo globale, detto anche ISC, Indicatore sintetico di costo) ed il periodo di validità, perché solo così il cittadino può sapere quanto dovrà effettivamente restituire: in questo modo si calcolano infatti anche altre voci, come le spese per l’istruttoria, la riscossione delle rate, la polizza assicurativa 2 e le eventuali perizie.

L’Agcm ritiene che le formule utilizzate in molti casi (“Taeg come per legge”; “Tag e Tan 3 min/max consentiti dalla legge” “Taeg fino al valore massimo consentito dalla legge”) sono ambigue ed incomplete. Gli esempi di rate che troviamo nelle offerte sono calcolate spesso su un “tasso variabile”, senza ulteriori specificazioni. Talora si indica il costo della prima rata, ma non quello delle rate successive, via via più alto.  

Deve essere comunque indicata anche la durata del finanziamento. L’Agcm ad esempio ha punito una banca per una pubblicità che prospettava risparmi consistenti attraverso l’unificazione di più prestiti in corso in un’unica rata, senza però evidenziare l’allungamento del periodo di rimborso del prestito: la rata era sì inferiore ma, di fatto, il costo dell’operazione era molto più elevato… 

Un altra pratica scorretta dipende dall’assenza di adeguate informazioni su chi effettua realmente il finanziamento. Tanti messaggi non specificano affatto (o lo fanno in maniera poco chiara 4) che l’offerta proviene da un “mediatore creditizio”, cioè da un soggetto che non eroga direttamente il prestito ma si limita a fare da tramite con banche e finanziarie 5.

Si tratta di un dato importante perché affidarsi a queste figure comporta innanzitutto un costo maggiore, dovuto alla loro attività di mediazione: diffidate pertanto di certi messaggi come “mediazione gratuita” oppure “consulenza gratuita senza vincoli precontrattuali e zero spese extracontrattuali”o, ancora “nessuna spesa di istruttoria pratica richiesta”! In secondo luogo, i tempi per ottenere il finanziamento sono più lunghi di quelli solitamente promessi (“anticipi in 1 ora”, “esito in 10 minuti”, erogazioni giornaliere e settimanali”, “l’erogazione avverrà nell’arco di pochi minuti dalla ricezione della documentazione”) perché sarà poi la banca a dover effettuare una propria autonoma valutazione.

Un terzo profilo riguarda i messaggi pubblicitari che assicurano la disponibilità di finanziamenti a tutti coloro che ne facciano richiesta. L’Agcm ha più volte sanzionato gli operatori per messaggi che lasciano credere che la concessione del credito sia subordinata ad una semplice richiesta o al fatto di essere titolare di un conto corrente presso un determinato istituto bancario, senza informare cioè dell’esistenza di altri requisiti. E anche altri slogan utilizzati spesso da società di mediazione creditizia, come “finanziamenti anche a cattivi pagatori, protestati e pignorati ed in presenza di altri prestiti” si dimostrano spesso non veritieri, se tali società non vantano una specifica esperienza per le richieste di finanziamento da parte di queste categorie di persone:  si tratta pertanto di messaggi volti soltanto ad attrarre coloro che si trovano in difficoltà nel reperire prestiti attraverso i normali canali bancari…

L’Antitrust continua a dedicare una particolare attenzione alle pratiche scorrette nel campo dei servizi finanziari, dove si realizza una forte divaricazione tra l’operatore economico ed il consumatore a causa della difficoltà di quest’ultimo di orientarsi in una materia complessa e a cui si accosta solo di rado, magari quando si hanno impellenti necessità economiche; e numerosissime sono le pronunce dell’Agcm sui messaggi pubblicitari riguardanti i piccoli prestiti: anche se sono utilizzati moltissimo mezzi di comunicazione “poveri” (come volantini, locandine, brochure, inserzioni sui giornali distribuiti gratuitamente alle fermate della metropolitana o dell’autobus) oltre che strumenti molto più potenti come siti internet, tali messaggi riescono a raggiungere una platea molto vasta di utenti.

Solo nel periodo 2007-2012 l’Antitrust ha punito 111 società, spesso di modeste dimensioni, per un totale di oltre 4 milioni di euro di sanzioni 6. In alcuni casi, gli operatori hanno beneficiato di una sanzione ridotta a seguito della tempestiva sospensione o modifica dei messaggi pubblicitari 7.

L’Agcm ha ribadito più volte che il messaggio pubblicitario deve riportare tutti gli aspetti essenziali della proposta di finanziamento, in modo da consentire al cittadino di valutare, sin dal momento del primo contatto, la convenienza dell’offerta rispetto a quella di altri operatori finanziari: la possibilità di poter avere altre informazioni presso l’agenzia o al momento della stipula del contratto non fa venir meno il carattere di pubblicità ingannevole del messaggio pubblicitario 8.

L’azione dell’Antitrust trova conforto anche nelle decisioni dei giudici amministrativi. Ad esempio, il Tar del Lazio ha respinto un ricorso della Fin Leader Group, che nel 2005 è stata condannata dall’Agcm per pubblicità ingannevole ad una multa di 43.000 euro 9, accompagnata dall’obbligo di pubblicare su un quotidiano locale una dichiarazione di rettifica, i cui contenuti sono dettagliatamente indicati dalla stessa Agcm 10.  Nei mesi precedenti, l’Antitrust aveva sospeso in via cautelare la pubblicità della Fin Leader Group. Il Tar 11 ha condiviso le argomentazioni dell’Antitrust sul carattere ingannevole delle inserzioni pubblicitarie con riferimento sia al carattere oneroso dell’attività di consulenza svolta dalla società (i cui costi sono colpevolmente omessi) sia ai tempi ristrettissimi per l’erogazione dei prestiti (enfatizzati dagli slogan “esiti immediati”…”erogazione giornaliera”) che non possono essere garantiti dalla Fin Leader, che è solo una società di consulenza e non l’ente che realmente erogherà il finanziamento 12. E’ importante sottolineare che i giudici amministrativi hanno più volte affermato la coesistenza dell’Antitrust per contrastare le pratiche scorrette in materia di credito e della Banca d’Italia, cui è affidato dalla legge il compito di precisare le regole di comportamento degli operatori del settore ( leggi questa scheda ).

E’ opportuno ricordare che molti procedimenti dell’Antitrust sono stati avviati su denuncia della Guardia di finanza. Al fine di rendere ancora più efficace l’azione dell’Agcm, è naturalmente essenziale che pratiche analoghe a quelle descritte siano segnalate tempestivamente dai consumatori al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).

Proprio per sensibilizzare il maggior numero di cittadini su questa tipologia di pratiche scorrette, Assoutenti ha realizzato un controspot  che prende spunto da alcuni casi concreti nel settore dei prestiti e mutui per la casa sanzionati dall’Agcm 13.

10 febbraio 2010 (aggiornamento del 27 dicembre 2012)



1 Vedi il decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), art. 123.
2 La polizza assicurativa, ad esempio, serve a coprire i rischi di inabilità totale o parziale al lavoro, la perdita di impiego etc.
3 Il Tan indica invece il Tasso Annuo Nominale applicato dal creditore, al netto delle altre voci di costo.
4 Per esempio si limitano ad indicare il numero dell’autorizzazione all’U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi), informazione poco comprensibile per chi non è un addetto ai lavori.
5 Cfr. al riguardo anche il provvedimento dell’Ufficio italiano cambi del 29.4.2005.
6 Tra i casi più recenti, vedi quelli della Finiblea e quelli delle società Expert Italia, Findomestic, Agos e Papino elettrodomestici .
7 Cfr. a titolo di esempio, il procedimento PS122 del 2008 nei confronti della società OR.FIN , il procedimento PI6296 del 2008 nei confronti della società Matrixfin ed il procedimento PS1185 del 2009 nei confronti della società Cosmofin.
8 Vedi ad esempio la motivazione del procedimento Agcm PS4208 del 2009 (impresa Polizzi).
9 La sanzione è stata così determinata tendendo conto anche di una pronuncia di ingannevolezza di una precedente pubblicità della stessa Fin Leader (PI3786/2002).
10 Cfr. il provvedimento 15057 del 2005 (procedimento PI4926).
11 Sentenza n. 1754 del 2010.
12 Per altre decisioni dei giudici amministrativi vedi i casi della società Immobiliare Priolo , della Dominvest , della Italcredi
13 Vedi i procedimenti, tutti deliberati dall’Agcm nel 2007, PI5661 (nei confronti della società Multiprestiti), PI5870 (società BNF) e PI6225E (società Fi.Net).