Il riciclaggio delle batterie esauste negli anni 2002 e seguenti: una intesa illecita sanzionata dall’Antitrust

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Ridefinite le sanzioni dall’Antitrust dopo la sentenza del Consiglio di Stato

 Nell’aprile del 2009, l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha condannato sei società (Ecobat, Ecolesad, Esi-Ecological Scrap industry, Me.CA Lead recycling, Pombifera Brescian e Piomboleghe) facenti parte del Cobat (Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi) di aver messo in atto intese volte ad ostacolare l’azione di altri operatori attivi nel settore del riciclaggio delle batterie 1.

L’Antitrust ha giudicato tale intese in contrasto con l’art. 81 del Trattato dell’Unione europea, che vieta accordi tra imprese e tra le loro associazioni finalizzati a “impedire, restringere o falsare la concorrenza” all’interno del mercato comune europeo 2.

Conseguentemente, l’Agcm ha disposto la cessazione di tali intese e ha comminato sanzioni complessive per oltre 13 milioni di euro, quantificate in modo differente tra le sei società e il Cobat.

In primo grado. il Tar ha accolto i ricorsi delle aziende, sostenendo in particolare la non assoggettabilità alla normativa antitrust del Cobat, trattandosi di consorzio obbligatorio avente natura di diritto pubblico 3.

Nel 2011, il Consiglio di Stato ha invece accolto i ricorsi dell’Antitrust, riaffermando l’illegittimità dell’intesa e chiedendo però all’Antitrust di rideterminare l’entità delle sanzioni per tener conto del fatturato effettivo delle società 4.

Conseguentemente, l’Antitrust ha ridotto le sanzioni a complessivi 6.126.000 euro 5, secondo le seguente ripartizione (tra parentesi è indicato l’importo stabilito nel 2009):

Ecobat: 3.723.000 euro (4.588.350 euro)

Cobat: 3.468.000 euro (4.400.000 euro)

Pombifera Bresciana: 1.270.000 euro (1.306.500 euro)  6

Piomboleghe: 470.000 euro (608.400 euro)

Esi-Ecological Scrap industry: 317.000 euro (903.500 euro)

Me.CA Lead recycling: 199.000 euro (994.500 euro)

Ecolesad: 147.000 euro (545.000 euro)

 

20 dicembre 2011 (aggiornamento dell’8 marzo 2013)



1 Vedi procedimento I697, provvedimento n. 19814 del 2009.

2 Cfr. l’art. 81 del Trattato Cee approvato nel 1957.

3 Vedi le sentenze del Tar Lazio, sez. I, numeri 6426-6427, 6429-6430, 6432-6433, 6569, 6616, 6635-6636, 6638, 6642, 6649 e 6651.

4 Cfr. la sentenza n. 3013 del 2011.

5 Vedi il provvedimento n. 23049 del 2011, pubblicato nel bollettino dell’Agcm n. 48 del 2011.

6 Una successiva sentenza del Tar (n. 2455 del 2013) ha respinto il nuovo ricorso di Pombifera Bresciana.