Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di Zurich insurance confermando la sanzione inflitta dall’Isvap

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La società assicuratrice aveva riconosciuto provvigioni al broker su alcune polizze assicurative

 

Nel 2007 l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (ISVAP) ha inflitto alla Zurich insurance una sanzione di 198.517 euro a conclusione di un procedimento avviato nei confronti della compagnia assicurativa e della società di brokeraggio assicurativo Simbroker, in seguito all’accertamento di accordi intercorsi tra tali soggetti per il riconoscimento di ‘sovraprovvigioni’, collegate ad obiettivi di redditività, su alcune polizze intermediate dal predetto broker e sottoscritte dall’ACMI (Automobil Club Medico d’Italia) con la compagnia assicurativa Zurich. La società di intermediazione avrebbe goduto di tali provvigioni per il periodo compreso tra il gennaio 2001 ed il settembre 2004. Tali accordi sono stati ritenuti dall’Autorità di vigilanza contrari ai principi normativi riguardanti la necessaria indipendenza del broker, che non consentono all’intermediario di polizze assicurative di assumere qualsiasi forma di “cointeressenza” negli affari mediati 1.

Nel 2009 il TAR ha confermato l’antigiuridicità del comportamento contestato dall’ Autorità di vigilanza e ritenuto irrilevanti  le questioni sollevate nel ricorso di primo grado a supporto della tesi della illegittimità della sanzione irrogata e del presupposto del procedimento amministrativo stesso 2.

Ad analoghe conclusioni è pervenuto anche il Consiglio di Stato, ribadendo, in particolare, che deve ritenersi assolutamente incompatibile con l’osservanza dei doveri di imparzialità previsti dalla normativa la conclusione di accordi, tra broker e compagnie di assicurazioni, che possano condizionare il libero esercizio della attività professionale dell’intermediario, ancor più quando tali accordi hanno per oggetto o come effetto quello di determinare il compenso del broker in relazione alla redditività dei singoli contratti intermediati, ovvero in relazione all’entità dei premi riscossi in rapporto alla sinistrosità delle polizze stipulate 3.

19 novembre 2012




1 Ordinanza del Presidente dell’ISVAP n. 2779 del 20 dicembre 2007.
2 TAR del Lazio, Sentenza n. 5684 del 2009.
3 Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 05746 del 2012.