Decreto ministero dello sviluppo 17 gennaio 2013: nuove regole per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti

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Sintesi del provvedimento 

Dal DM 17-1-2013  arrivano nuove regole per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti 1, tema già sancito in termini generali dall’articolo 15 del Codice del Consumo. Il decreto risponde alla esigenza di coniugare la migliore leggibilità dei prezzi praticati  per  i  carburanti,  e  la conseguente migliore informazione per il consumatore, con la sicurezza stradale e la  sostenibilità dell'adeguamento  delle  strutture  di supporto  alla  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso  ciascun  punto vendita di carburanti. Si tratta di normative che stanno dimostrando grande efficacia in  termini di sollecitazione di comportamenti concorrenziali.

A questo fine definisce le modalità di esposizione dei prezzi sia dalla carreggiata stradale che dall’interno delle aree di rifornimento. Esso si  applica  a  ciascun  punto  vendita  di carburanti  presente  sul  territorio  nazionale  e   disciplina   le modalità  di  indicazione  del  prezzo  al  consumo   dei   prodotti petroliferi per  uso  di  autotrazione  mediante  cartellonistica  di pubblicizzazione.   Non  si  applica   invece agli   strumenti   di informazione elettronica dei  prezzi  di  carburanti  resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali posti all’inizio di esse.

Il principio generale che ispira la esposizione dei prezzi è quello di esporre comunque il prezzo più basso effettivamente offerto per ogni tipo di carburante, quindi, in generale, il prezzo del non servito e, se vi sono diverse modalità di non servito (self, iperself, pre o post pagato), quello più basso tra esse. I prezzi del “servito” devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni separati, senza indicazioni  sotto forma di sconti, bensì indicandoli solo come differenza  in  aumento  rispetto  al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Nei casi in cui la modalità  non  servito  non sia presente o nei momenti in  cui  non  sia  attiva,  devono  essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando questa diversa forma di erogazione.

Il decreto definisce anche il  posizionamento,  i requisiti, le caratteristiche  e  le  dimensioni  dei supporti e dei cartelloni, le modalità di pubblicizzazione separata dei carburanti speciali, la decorrenza delle disposizioni e le sanzioni in caso di violazioni.

 


1 In attuazione dell'art.  19  del  decreto-legge  24  gennaio  2012, n. 1, convertito, con modificazioni,  con  legge  24  marzo  2012,  n.  27 (c.d. Cresci Italia).