L’Antitrust sanziona società Consuelo Paravati che svolgeva recupero dei crediti Tim

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La società acquirente dei crediti inoltrava ai consumatori atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle competenti

Il 13 marzo 2013 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto la sospensione delle attività connesse al recupero dei crediti TIM da parte della società individuale Consuelo Paravati 1.  A seguito delle segnalazioni di un cittadino e di un’associazione dei consumatori, pervenute nel novembre 2012, l’Autorità aveva aperto nel gennaio 2013 un’istruttoria nei confronti della titolare della società al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette. La società, che ha acquisito crediti dalla Tim,  aveva inoltrato a diversi consumatori, tramite avvocati, atti di citazione in giudizio al fine di recuperare tali presunti crediti (in alcuni casi prescritti, in altri casi richiesti ad utenti che non sono mai stati clienti Tim) – per procedimenti che, alla data indicata, non vengono iscritti al ruolo 2presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse rispetto a quelle di competenza, quindi senza rispettare il foro territoriale del consumatore. Secondo l’Antitrust, il comportamento adottato dalla società appare contrario alla diligenza professionale e in grado di falsare in misura apprezzabile le scelte del consumatore medio cui è diretto. Inoltre, tale comportamento risulta aggressivo in quanto esercita un indebito condizionamento suscettibile di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale comportamento può ingenerare il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto, piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario. Tali considerazioni hanno pertanto indotto l’Antitrust ha disporre l’immediata sospensione dell’attività di inoltro degli atti di citazione, in attesa di decidere nel merito.

Il 30 maggio 2013 l’Agcm ha chiuso l’istruttoria, deliberando una sanzione di 50.000 euro a carico della società, trattandosi di condotta in contrasto con la il codice del consumo ed in particolare con la norma che considera aggressiva una pratica basata su “qualsiasi minaccia di promuovere  un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata3. La società dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione per due volte dell’estratto della delibera, a distanza di sette giorni, sui quotidiani “la Repubblica” e “Il Giornale di Sicilia”, con adeguata visibilità.

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1  Cfr. provvedimento n. 24272 pubblicato sul Bollettino n. 12 del 2013.

2 La data indicata come “prima udienza” risulta perciò inesistente.

3 Vedi articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo.