Attenzione ai “Buoni omaggio”! Il caso della International Masters Publishers

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Il Tar conferma le sanzioni decise dall’Antitrust per la vendita scorretta di alcuni prodotti editoriali della società IMP

    

Il 18 marzo 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato con 70.000 euro la pratica messa in atto dalla società International Masters Publishers (IMP), a far data dall’agosto del 2007, per promuovere i propri prodotti (riviste, libri, dvd, cd etc) 1.

La IMP ha effettuato un’importante campagna pubblicitaria basata, oltre che sul proprio sito internet (www.imponline.it), sui coupon allegati a riviste, nei quali si prospetta l’invio a titolo gratuito dei prodotti editoriali del Gruppo, unitamente ad altri articoli in omaggio.

Le indicazioni dei coupon lasciano intendere che solo in un secondo momento, sulla base di una richiesta del consumatore interessato, sarebbero stati inviati a pagamento altri prodotti della stessa collana.

In realtà il semplice invio del coupon dà origine ad un vero e proprio abbonamento, senza che siano sufficientemente chiarite neppure le modalità di recesso da parte del consumatore.

L’Agcm ha contestato all’IMP anche una pratica aggressiva per aver continuato ad inviare nuovi prodotti editoriali e a sollecitare il relativo pagamento anche in caso di restituzione oppure di vera e propria disdetta.

Il 28 settembre 2011 l’Antitrust ha deliberato un’ulteriore sanzione di 150.000 euro in quanto le modifiche adottate dalla società alle comunicazioni commerciali effettuate con invio a domicilio di buoni d’ordine ovvero  tramite  telefonate al domicilio dei consumatori non permettono a questi ultimi di avere piena consapevolezza che la firma apposta al coupon per ottenere un “Pacco di benvenuto gratuito” comporta in realtà la sottoscrizione di un vero e proprio abbonamento oneroso; inoltre la IMP non ha realizzato un sistema adeguato di gestione dei reclami e del materiale restituito, dando luogo a ripetuti solleciti di pagamento anche a clienti che avevano esercitato il diritto di recesso 2.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese 3. Il giudice amministrativo sottolinea che le comunicazioni commerciali omettevano di informare che la semplice ricezione del pacco regalo comportava automaticamente l’abbonamento ai numeri successivi della collana editoriale, facendo così credere che i successivi invii sarebbero stati effettuati solo su richiesta del cliente. Il Tar condivide anche la tesi dell’Autorità in ordine alla scarsa chiarezza sulle modalità di recesso, in quanto la lettera della società non indica con esattezza la procedura da seguire per interrompere gli invii, né la necessità di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

13 aprile 2010 (aggiornamento del 27 settembre 2012)



1 Vedi il procedimento PS1028 – provvedimento 20908, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 11/2010.
2 Cfr. il procedimento IP80 – provvedimento 22828, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 39/2011.
3 Vedi sentenza n. 8170 del 2012.