Antitrust sanziona Costa Crociere

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Alla base del provvedimento le insufficienti e ingannevoli informazioni fornite dalla società sul prezzo finale delle crociere e sulle loro reali condizioni di fruibilità e l’ offerta on line del servizio accessorio consistente in una polizza assicurativa opzionale mediante un sistema automatico di preselezione.

 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute nel periodo gennaio 2009-novembre 2012 e in base ai rilievi d’ufficio svolti sul sito internet www.costacrociere.it, nel marzo del 2013, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Costa Crociere S.p.A., società a capo dell’omonimo gruppo multinazionale, contestandole due distinte pratiche commerciali scorrette. Tali pratiche consistono nell’avere divulgato, attraverso spot televisivi a diffusione nazionale, mediante il sito Internet www.costacrociere.it, ed anche attraverso un volantino pubblicitario relativo alla stagione novembre 2010 – marzo 2011, informazioni commerciali incomplete e contraddittorie riguardo al prezzo finale applicato per le crociere reclamizzate ed alle condizioni e ai limiti per l’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, nonché nell’aver utilizzato, nella procedura di prenotazione on line, una modalità ingannevole di preselezione del servizio aggiuntivo di assicurazione facoltativa.
In merito alla prima pratica, secondo l’Antitrust, i prezzi pubblicizzati delle crociere non avrebbero incluso alcune voci di costo, quali la quota servizio, le tasse portuali, la quota d’iscrizione, che venivano indicati a parte con modalità scarsamente accessibili e solo al momento dell’acquisto; l’asserita gratuità della crociera per i minori pubblicizzata mediante il claim “Ragazzi gratis”, sarebbe stata contraddetta da oneri supplementari richiesti in ogni caso, quali la quota servizio, le tasse portuali, la quota d’iscrizione; le indicazioni circa la possibilità di Costa Crociere di cambiare alcune delle condizioni contrattuali pattuite (ad esempio la nave o il vettore aereo ove previsto) apparivano ampiamente discrezionali, mentre le previsioni in ordine all’esercizio dei diritti contrattuali da parte dei consumatori (recesso e rimborso) erano caratterizzate da carenze informative riguardo le condizioni, i limiti e i termini da applicarsi in caso di rinuncia alla crociera da parte del passeggero.
Con riguardo alla modalità di selezione del servizio aggiuntivo di assicurazione facoltativa, veniva proposto al consumatore un sistema di silenzio assenso in quanto, non desiderando il servizio aggiuntivo, avrebbe dovuto eliminare il flag (modalità opt out) presente nell’ultimo step prima dell’acquisto.
Successivamente all’avvio del procedimento, Costa crociere ha in parte modificato le indicazioni commerciali e il contenuto dei termini e delle condizioni contrattuali presenti sul proprio sito, non eliminando, tuttavia, a parere dell’Antitrust, le criticità contestate, relative alla sistematica differenza tra i prezzi base pubblicati nel sito e quelli in concreto applicati per effetto di oneri aggiuntivi non chiaramente esplicitati, nonché la scarsa trasparenza ed ingannevolezza delle informazioni circa i diritti, i termini e le condizioni di fruibilità delle crociere.
L’Autorità ha, pertanto, sanzionato distintamente le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla società, comminando, rispettivamente, una sanzione di 110.000 euro in relazione alle ingannevoli ed omissive informazioni fornite dalla pubblicità circa le effettive componenti finali del prezzo complessivo delle singole crociere ed una sanzione di 40.000 euro in relazione alla modalità di opzione del servizio di assicurazione facoltativa, modalità, peraltro, rimossa dalla procedura di prenotazione on line dall’aprile 20131.



1 Cfr. AGCM, Provvedimento 24548 pubblicato sul Bollettino n. 43 del 4 novembre 2013.