Alimentazione corretta: i medici non dovrebbero “sponsorizzare” un prodotto alimentare

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 Analisi di alcune decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi

La normativa comunitaria sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche sui prodotti alimentari  vieta espressamente i riferimenti a pareri o “consigli” di un singolo medico o a sue associazioni, a meno che i singoli Stati non prevedano diversamente (artt. 11 e 12 del Regolamento n. 1924/06): in Italia, in assenza di una norma di legge, tali indicazioni sono perciò inammissibili.

Ciononostante, ci sono stati casi in passato (e tuttora continuano a verificarsi) di aziende che, per aumentare le vendite, utilizzano illegittimamente il logo o la denominazione di un associazione medica. Analizziamo qualche esempio, traendo spunto dalle decisioni dell’Autorità garante della concorrenza.  

Nel 2008, l’Antitrust ha esaminato le campagne promozionali di alcuni prodotti commercializzati da diverse società, non solo del settore alimentare, con la dicitura “Approvato dalla FIMP – Federazione italiana medici pediatri”. Ad esempio, le confezioni del prodotto Ovito della Novelli recavano ben evidenziata la dizione “Ovito. L’unico uovo approvato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri… grazie alle proprie caratteristiche di qualità è da oggi anche l’unico uovo approvato dalla Fimp – Federazione Italiana Medici Pediatri che, dopo un’attenta analisi della filiera Ovito, ha rilasciato questo importante riconoscimento”; e analoghe espressioni erano utilizzate nelle inserzioni pubblicitarie sulla stampa o diffuse tramite internet. Il logo della FIMP e la dicitura “Approvato dalla FIMP – Federazione italiana medici pediatri” sono stati impiegati anche per promuovere la cannucce per sorbire latte a marchio Magicannuccia della Littlebit. L’Agcm ha contestato che la pubblicità attribuisce ai prodotti caratteristiche e proprietà superiori ad altri esistenti sul mercato, in assenza di una specifica valutazione comparativa da parte della Federazione: e tale “sponsorizzazione” può influenzare le scelte dei consumatori che tendono a dare particolare affidamento alle indicazioni dei medici pediatri. Le sanzioni sono state consistenti  (complessivamente 695.000 euro) ed è stata sanzionata anche la Federazione italiana medici pediatri (340.000 euro) non solo per aver dato il suo supporto alla campagna pubblicitaria ma anche per aver fornito comunicazioni non veritiere nel corso del procedimento di fronte all’Autorithy. I giudici amministrativi hanno confermato pienamente il giudizio dell’Antitrust 1.  

Nel 2009 l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 100.000 euro nei confronti di Unilever per la pubblicità della bevanda lattea ProActiv rivolta al trattamento dell’ipercolesterolemia. Sotto accusa anche il collegamento effettuato nei messaggi pubblicitari con la campagna di prevenzione “La donna di cuore” svolta in molte città in collaborazione con un’associazione di medici – la Società Italiana di Cardiologia. Secondo l’Antitrust, l’enfasi posta sulla riduzione del colesterolo e del rischio cardiovascolare della bevanda, all’interno della promozione dell’iniziativa medico scientifica appare volta ad assicurare  credibilità scientifica all’efficacia del prodotto pubblicizzato, inducendo i consumatori a credere che siano i medici stessi a suggerire sempre l’inserimento nella dieta del prodotto al fine di ridurre il colesterolo e limitare il rischio cardiovascolare 2.

Sempre nel 2009, l’Antitrust ha deliberato 300.000 euro di multa alla Danone per la campagna pubblicitaria (effettuata attraverso internet, stampa, spot) riguardante lo yogurt Danacol. Secondo l’Agcm,  i messaggi pubblicitari tendono nel complesso ad enfatizzare gli effetti positivi per la salute: risulta scorretta anche la citazione della collaborazione con SIMG (Società italiana di medicina generale), inducendo il convincimento che il consumo giornaliero del prodotto sia raccomandato in ambito medico (in uno dei messaggi accanto ai loghi della SIMG e di Danacol compare la scritta “collaborano insieme per una corretta informazione nutrizionale nei casi di ipercolesterolemia”. Il Tar, pur riducendo la sanzione a 125.000 euro, ha condiviso il giudizio di ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, riaffermando in particolare che, in base alla normativa europea, devono considerarsi illegittimo l’utilizzo nella pubblicità del parere di associazioni mediche per affermare le qualità di un prodotto alimentare 3.

Il tema della pubblicità ingannevole e delle altre pratiche scorrette nel settore della alimentazione è importantissimo: sicuramente si può fare molto di più , con il concorso di tutti, per assicurare il rispetto delle regole.

17 gennaio 2013



1 Vedi il procedimento PS411, provvedimenti 18700 e 18572 del 2008. Cfr. anche le sentenze del Tar n. 3124 e 3126 del 2009 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4795 del 2010.

2 Procedimento PS649, procedimento 19820 del 2009.

3 Procedimento PS20, provvedimento 19816  del 2009. Vedi anche la sentenza del Tar 1811 n. del 2011 (nello stesso senso si era espressa, sin dal 2007, la  stessa Federazione alimentare dell’industria alimentare ).