Segnalata la mancata consegna di prodotti e gli ostacoli al diritto di recesso
Il 5 marzo 2013 l’Antitrust ha giudicato scorretto il comportamento della 3DR Società Cooperativa e Maria Anna D’Antuono titolari del sito di e-commerce www.crazystorebay.com, (dedito alla vendita di prodotti alimentari, apparecchiature informatiche varie, apparecchiature audio e video, apparecchiature per le telecomunicazioni e telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici) cui sono state comminate sanzioni per complessivi 50.000 euro. Due, in particolare, le contestazioni:
A) diffusione di informazioni non veritiere in merito alla disponibilità e ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita (ovvero omissione di informazioni rilevanti in ordine all’effettiva capacità di fornire gli stessi prodotti); B) opposizione di ostacoli di vario genere all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori. L’Autorità ha dato avvio al procedimento a seguito del ricevimento a partire dal mese di settembre 2011 di oltre 100 segnalazioni di consumatori, i quali avendo effettuato acquisti attraverso il sito www.crazystorebay.com , hanno lamentato di non aver ricevuto i prodotti nei termini convenuti, di non essere riusciti a mettersi in contatto con i professionisti, ovvero di averne ricevuto informazioni non veritiere e contraddittorie circa la prossima evasione dell’ordine, la consegna ecc., nonché, in definitiva, di non essere riusciti ad ottenere né la consegna di quanto ordinato, né il rimborso del prezzo pagato. A) Come appurato nel corso del procedimento, il titolare del sito dichiarava di avere una quantità sufficiente di prodotti posti in vendita, mentre in effetti non riusciva a garantirne la consegna in quanto non esisteva alcun rapporto contrattuale coi fornitori degli articoli proposti. Il meccanismo di acquisto prevedeva un pagamento anticipato e la successiva evasione dell’ordine, ma a tal proposito le informazioni dichiarate dal professionista non sono risultate veritiere. Nella quasi totalità dei casi sottoposti all’attenzione dell’Autorità è risultato risulta, infatti, che il bene acquistato non sia stato consegnato. Molto spesso, poi, il professionista invitava i consumatori ad annullare l’ordine di acquisto proprio per incapacità di fornire il prodotto già acquistato 1. B) L’Antitrust ha ritenuto che tutti i disguidi lamentati dai consumatori a proposito della frapposizione di ostacoli al diritto di recesso (come difficoltà a contattare i professionisti, sia attraverso le linee telefoniche indicate nel sito sia a causa della mancata risposta alle e-mail, mancata erogazione del rimborso ecc) integrassero un comportamento volutamente reiterato da parte dei professionisti. Questa pratica è stata giudicata contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante condotte omissive od ostruzionistiche, a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’esercizio di diritti contrattuali e/o all’eventuale interruzione del rapporto contrattuale 2. Sulla base di quanto sopra l’Antitrust ha ritenuto la condotta dei professionisti non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie, considerato che l’esercizio di un’attività di commercio on line – tanto più ove l’addebito del prezzo non è contestuale alla spedizione della merce e, addirittura, ne prescinde – impone, in base ai principi di buona fede e correttezza, di assicurare ai consumatori un’informazione veritiera in merito alla disponibilità e/o ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita.
Per altri provvedimenti dell’Antitrust in materia di vendite on line, vedi i casi Future show ed EMG e Private Outlet .
19 novembre 2012 (aggiornamento del 4 aprile 2013)
1 Questa pratica è stata giudicata ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 23, lettera e), del Codice del Consumo.
2 Vedi gli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.