Aerei, Assoutenti: stop ai rincari fuori controllo, aumenti solo nei pacchetti e fino all’8%

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trasporto aereo

COMUNICATO STAMPA

7 maggio 2026

 

Aerei, Assoutenti: prezzo può essere aumentato solo in caso di pacchetti vacanza e nella misura massima dell’8%

 

Se aumento supera l’8% del pacchetto consumatori hanno diritto a rimborso integrale delle spese senza alcuna penale

 

 

Le linee guida dell’Ue in tema di trasporto aereo e carenza di cherosene confermano che il prezzo dei biglietti aerei può essere aumentato solo in presenza di pacchetto turistico che preveda espressamente tale possibilità. Lo afferma Assoutenti, commentando le decisioni che saranno presentate domani dall’Unione Europea.

“In base alle disposizioni in vigore introdotte in Italia dal Codice del turismo, e richiamate anche dall’Unione Europea, esiste la possibilità che all’utente che abbia acquistato un pacchetto vacanza sia richiesto un supplemento legato ai prezzi del carburante per aerei – spiega il presidente Gabriele Melluso – Un aumento che non può superare l’8% del valore del pacchetto e può essere richiesto solo a determinate condizioni. In caso di aumenti superiori all’8%, ai consumatori viene riconosciuta la possibilità di disdire il contratto di viaggio senza alcuna penale, ottenendo il rimborso totale di quanto speso”.

In base agli artt. 39 e 40 del Codice del turismo, infatti, “Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente”. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti “il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; i tassi di cambio pertinenti al pacchetto”.

Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile “solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto”.

Se l’aumento richiesto supera l’8% del valore del pacchetto il viaggiatore “può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo”. Infine in caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore”.

“E’ importante quindi che i passeggeri che hanno stipulato un contratto di viaggio e si vedono richiedere supplementi leggano con attenzione le condizioni del pacchetto, contestando qualsiasi violazione della normativa” – conclude Melluso.

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