Coronavirus: che cosa prevede il Dpcm 11 marzo 2020

1188

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm con misure ulteriori per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure riguardano sempre l’intero territorio nazionale e restano valide sino al 25 marzo.

Ecco una sintesi del decreto (QUI INVECE IL TESTO INTEGRALE).

Sospesi mercati e attività commerciali al dettaglio

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1*.
Indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, restano chiusi anche i mercati (salvo in caso di vendita di soli generi alimentari).
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Servizi di ristorazione sospesi

Chiudono bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e restano aperti servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale (che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio e aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali (sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

Chiusi parrucchieri ed estetisti

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (ovvero Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia – Attività delle lavanderie industriali – Altre lavanderie, tintorie –
Servizi di pompe funebri e attività connesse).

Proseguono l’attività banche e settore agro-alimentare

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, restano garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi. Stessa cosa per l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Trasporto pubblico

Il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.

Attività produttive e professionali

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  •  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  •  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  •  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  •  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  •  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e di regolare l’accesso agli spazi comuni;

Lavoro agile

Per tutte le attività non sospese il decreto invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

*Allegato 1
COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici