Bollette a 28 giorni: risarcimenti subito. Firma la petizione

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Un’intesa anticoncorrenziale tra Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre per “gestire” il ritorno alla fatturazione mensile dopo il periodo in cui le bollette sono state calcolate ogni 28 giorni è stata accertata dall‘Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), che per questa ragione ha irrogato alle compagnie in questione una sanzione per complessivi 228 milioni di euro.

Ma c’è di più. A distanza di pochi giorni dalla notizia delle maxi multe, è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato (00879/2020) secondo cui i rimborsi dovranno essere automatici e massivi, senza attendere che gli utenti ne facciano richiesta, poiché il passaggio alle tariffe a 28 giorni è stato «sleale» ed «eversivo».

Una ragione in più per ribadire l’assoluta inadeguatezza e insufficienza delle misure proposte fino a questo momento dalle compagnie telefoniche per il ristoro degli utenti. Il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi ha richiesto all’onorevole Alessia Morani, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico e Presidente del CNCU, Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, di convocare con urgenza le compagnie telefoniche al fine di definire le modalità operative con cui porre in pratica i rimborsi. Il Presidente aveva già inviato una lettera all’onorevole Morani per proporre l’istituzione di un fondo per le vittime del cartello monopolista della telefonia.

Un accordo per mantenere gli aumenti

L’accordo tra le compagnie è infatti fuori dalle regole della concorrenza e ha riguardato la definizione delle nuove tariffe (repricing) avvenuta nel ritorno alla fatturazione mensile: le indagini hanno accertato che i quattro operatori telefonici hanno coordinato le proprie strategie commerciali per il passaggio dalla fatturazione quadrisettimanale (28 giorni) a quella mensile, con il mantenimento dell’aumento percentuale dell’8,6%.

Le multe (114,4 milioni per Tim; 59,97 per Vodafone; 38,97 per Wind Tre e 14,76 milioni per Fastweb) sono state quindi comminate per aver realizzato un accordo sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti. Leggi il testo del provvedimento.

Il meccanismo delle tariffe 28 giorni

Nel 2017, fino ad aprile 2018, gli operatori telefonici avevano avviato piani tariffari caratterizzati dall’addebito all’utente ogni quattro settimane invece che alla scadenza del mese solare. Per l’utente il nuovo meccanismo determinava la perdita di diversi giorni di traffico e significava, in un anno, 13 addebiti del canoni invece di 12. La Legge di Bilancio 2018 ha costretto gli operatori a tornare a tariffa mensile ed è qui che sarebbe scattato il cartello delle telefoniche per mantenere di fatto l’aumento di incassi che si erano assicurate con le tariffe a 4 settimane.

Che fine hanno fatto i rimborsi

Nonostante i provvedimenti presi dell’AGCM già nel 2018, le compagnie hanno tardato a fornire agli utenti le indicazioni necessarie per richiedere il rimborso, che peraltro avrebbe dovuto scattare in automatico. Gli operatori hanno gradualmente messo a disposizione degli utenti alcune possibilità di ristoro o di compensazione.

Il Consiglio di Stato con la sentenza 00879/2020 ha ribadito che i rimborsi devono essere automatici così come era stato stabilito dall’Antitrust.

Va ricordato che i rimborsi riguardanti la fatturazione a 28 giorni spettano solo agli utenti di telefonia fissa (o formula mista fisso + mobile) che avevano un contratto attivo con il proprio gestore dal 23 giugno 2017 ad 5 aprile 2018.

Non essere solo vittime, ma rivendicare i propri diritti

Non bisogna rassegnarsi di fronte all’arroganza delle compagnie telefoniche. Sostieni con la tua firma la nostra richiesta di rimborsi immediati per chi è stato beffato dalle bollette a 28 giorni e la richiesta di istituire un fondo vittime della telefonia. Se hai provato a richiedere il rimborso ma senza riuscire a ottenerlo o se preferisci agire con l’assistenza dei nostri operatori, compila anche l’ultimo campo del form e sarai ricontattato: