Effetti del referendum- Restituzione agli utenti di quote della tariffa idrica versata

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 La DELIBERA riguarda tutte le gestioni idriche che, in tutto o in parte del periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011, applicavano, per il calcolo dei ricavi regolati, il metodo tariffario normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento,(MTN) oppure il metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato in Emilia-Romagna, (Metodo Emilia Romagna).

 

La delibera stabilisce che la restituzione debba avvenire a favore delle utenze domestiche e altre categorie individuate, motivatamente, dagli Enti di Ambito o da altri soggetti competenti.
 Entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, gli Enti d’Ambito o i soggetti competenti per la predisposizione tariffaria, devono trasmettere all’Autorità il calcolo dell’ammontare di remunerazione del capitale relativo al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011 da restituire agli utenti, individuato secondo i criteri stabiliti dalla delibera stessa e con la copertura dei costi.
In caso di mancata trasmissione del calcolo l’Autorità eserciterà il proprio potere sostitutivo.
La remunerazione del capitale deve essere riproporzionata in funzione degli importi fatturati relativi al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, eventualmente detraendo, laddove non già incluse in altre componenti della tariffa, le seguenti voci di costo, riferite al solo servizio idrico integrato e dunque escludendo le altre attività eventualmente svolte dal gestore, riproporzionate sul periodo interessato 21 luglio-31 dicembre 2011:
a) gli oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata, riproporzionati sul solo risultato di esercizio e sul solo costo del personale derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato oggetto dei metodi tariffari citati:
b) gli oneri finanziari effettivamente sostenuti e documentati dal gestore per il servizio idrico integrato;
c) gli accantonamenti per la svalutazione crediti, nella misura ritenuta inefficiente da parte dell’Ente d’Ambito o del soggetto competente.
L’ammontare risultante da questa detrazione deve essere rivalutato applicando i tassi di inflazione 2012 e 2013 e diviso per il numero di utenze domestiche., Il gestore deve restituire agli utenti gli importi calcolati dagli Enti di Ambito o dai soggetti competenti nel primo documento di fatturazione utile, dando evidenza dell’importo restituito.