Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (c.d. decreto crescita 2): le disposizioni in materia di assicurazioni

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Le novità di maggior interesse per i consumatori

 

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative, il provvedimento definisce le funzioni della nuova Autorità di vigilanza sul settore assicurativo (IVASS) individuando, in particolare, i contenuti dell’archivio informatico integrato quale banca dati di supporto a tali attività. Nelle procedure di risarcimento, inoltre, per i sinistri con soli danni a cose, fissa da due a cinque il numero dei giorni non festivi nei quali il bene danneggiato deve essere posto a disposizione per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (art. 21).

Sempre in materia di r.c. auto, il provvedimento introduce ulteriori novità a tutela del consumatore (art. 22). In primo luogo, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni ed a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Per i nuovi contratti, la norma è operativa dalla data di entrata in vigore del decreto legge , per i contratti già stipulati a tale data contenenti clausole di tacito rinnovo, la norma si applica decorrere dal 1° gennaio 2013. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese assicuratrici sono tenute a comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto al termine originariamente pattuito in tali clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto (commi 1-3).

Al fine di consentire al consumatore di esercitare in modo più consapevole la facoltà di scelta contrattuale, è prevista la definizione di un “contratto base” r.c. auto contenente le clausole minime necessarie per l’adempimento dell’obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e profili dell’assicurato. Sono, inoltre, definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura assicurativa applicabili al contratto base. Ciascuna impresa assicurativa determina liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole ed è tenuta a formulare obbligatoriamente la propria offerta al consumatore, anche tramite il proprio sito. Il termine per l’operatività di tale misura è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 2012 (commi 4-7).

Per favorire più in generale una efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni dovranno prevedere nei propri siti internet aree riservate a ciascun contraente, consultabili attraverso modalità di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le coperture sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e, per le polizze vita, i riscatti e le valorizzazioni aggiornate (comma 8).

Un’altra misura, che dovrebbe facilitare il consumatore spesso disorientato dall’eccessiva frammentazione del mercato, riguarda più in particolare l’organizzazione della rete distributiva, prevedendo la possibilità per gli intermediari di attivare forme di collaborazione reciproca, in un’ottica di superamento della figura dell’agente monomandatario. In altri termini, uno stesso agente potrà offrire al consumatore prodotti di compagnie diverse da quella da cui ha ricevuto il mandato, purché al cliente sia assicurata una informazione corretta e completa in merito alle modalità della collaborazione, all’identità degli intermediari ed al ruolo da loro svolto (commi 10-13).

Nell’ambito delle assicurazioni ramo vita, il provvedimento introduce un’importante novità di sicuro interesse per i consumatori. E’ stato infatti portato da due a dieci anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, mentre resta fissato a due anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle altre tipologie di contratti di assicurazione e riassicurazione. In base alla legge n. 266 del 2005, i premi non riscossi per effetto della prescrizione devono affluire al Fondo Depositi dormienti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione. La previsione di un termine maggiore consente pertanto ai beneficiari maggior tempo per espletare le procedure di riscossione, particolarmente lunghe nel caso di successione (comma 14).

Un’altra novità riguarda i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato. Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che tali spese siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. L’ammontare di tali spese non deve, tuttavia, costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, possono fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Le disposizioni hanno efficacia retroattiva, applicandosi a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (commi 15 quater-15 septies).

Per l’analisi delle altre disposizioni del provvedimento leggi la scheda generale