Legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012: ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. decreto crescita 2)

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

 

Agenda digitale italiana e informatizzazione della pubblica amministrazione. Il provvedimento contiene una serie di misure volte a favorire la ricerca e l’innovazione tecnologica quali fattori essenziali dello sviluppo economico e civile. Ricordiamo in particolare:

– unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico (art. 1, comma 2)

– unificazione in un'unica anagrafe del sistema anagrafico, invio telematico ai comuni delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di morte da parte dei sanitari (art. 2)

– ogni cittadino potrà indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da eleggere come domicilio digitale, cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni (art. 4); è inoltre facilitata la trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e privati (art. 6) ivi incluse le certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato (art. 7).

– adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica (art. 8)

– costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario (art. 10); adozione di libri scolastici “in versione digitale” o “mista” (art. 11)

– graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico delle ricette mediche; tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale; conservazione delle cartelle cliniche esclusivamente in forma digitale (art. 13); è reintrodotta la facoltà, per i medici, di indicare nella ricetta il nome specifico di un farmaco anziché il principio attivo (art. 13 bis)

– incremento della possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni pubbliche ed i privati con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili); chiedere un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi è considerata pratica commerciale scorretta (art. 15);

Pneumatici. Incaso di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, gli enti proprietari delle strade (Anas, Regioni ed enti locali) possono prescrivere, fuori dei centri abitati, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali se non è possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante soluzioni alternative (come le catene da neve): pertanto l’obbligo di pneumatici invernali dovrebbe essere limitato a casi molto gravi (art. 8, comma 9-quater)

Assicurazioni. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative, il provvedimento definisce le funzioni della nuova Autorità di vigilanza sul settore assicurativo (IVASS) individuando, in particolare, i contenuti dell’archivio informatico integrato quale banca dati di supporto a tali attività. Nelle procedure di risarcimento, inoltre, per i sinistri con soli danni a cose, fissa da due a cinque il numero dei giorni non festivi nei quali il bene danneggiato deve essere posto a disposizione per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno (art. 21).

Sempre in materia di r.c. auto, il provvedimento introduce ulteriori novità a tutela del consumatore (art. 22). In primo luogo, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni ed a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Per i nuovi contratti, la norma è operativa dalla data di entrata in vigore del decreto legge , per i contratti già stipulati a tale data contenenti clausole di tacito rinnovo, la norma si applica decorrere dal 1° gennaio 2013. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese assicuratrici sono tenute a comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto al termine originariamente pattuito in tali clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto (commi 1-3).

Al fine di consentire al consumatore di esercitare in modo più consapevole la facoltà di scelta contrattuale, è prevista la definizione di un “contratto base” r.c. auto contenente le clausole minime necessarie per l’adempimento dell’obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e profili dell’assicurato. Sono, inoltre, definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura assicurativa applicabili al contratto base. Ciascuna impresa assicurativa determina liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole ed è tenuta a formulare obbligatoriamente la propria offerta al consumatore, anche tramite il proprio sito. Il termine per l’operatività di tale misura è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 2012 (commi 4-7).

Per favorire più in generale una efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni dovranno prevedere nei propri siti internet aree riservate a ciascun contraente, consultabili attraverso modalità di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le coperture sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e, per le polizze vita, i riscatti e le valorizzazioni aggiornate (comma 8).

Un’altra misura, che dovrebbe facilitare il consumatore spesso disorientato dall’eccessiva frammentazione del mercato, riguarda più in particolare l’organizzazione della rete distributiva, prevedendo la possibilità per gli intermediari di attivare forme di collaborazione reciproca, in un’ottica di superamento della figura dell’agente monomandatario. In altri termini, uno stesso agente potrà offrire al consumatore prodotti di compagnie diverse da quella da cui ha ricevuto il mandato, purché al cliente sia assicurata una informazione corretta e completa in merito alle modalità della collaborazione, all’identità degli intermediari ed al ruolo da loro svolto (commi 10-13).

Nell’ambito delle assicurazioni ramo vita, il provvedimento introduce un’importante novità di sicuro interesse per i consumatori. E’ stato infatti portato da due a dieci anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita, mentre resta fissato a due anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalle altre tipologie di contratti di assicurazione e riassicurazione. In base alla legge n. 266 del 2005, i premi non riscossi per effetto della prescrizione devono affluire al Fondo Depositi dormienti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione. La previsione di un termine maggiore consente pertanto ai beneficiari maggior tempo per espletare le procedure di riscossione, particolarmente lunghe nel caso di successione (comma 14).

Un’altra novità riguarda i contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato. Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che tali spese siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. L’ammontare di tali spese non deve, tuttavia, costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. In alternativa, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, possono fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Le disposizioni hanno efficacia retroattiva, applicandosi a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (commi 15 quater-15 septies).

Filiera alimentare. Il provvedimento interviene sulla recente normativa di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/12, riguardante i rapporti tra produttori prodotti agricoli e distribuzione. al fine di assicurare una migliore tutela della parte agricola. Da un lato sono esclusi dal campo di applicazione della norma i contratti conclusi fra imprenditori agricoli (art. 36, comma 6 bis). Dall’altro, sono abrogate le disposizioni che sanzionavano con la “nullità” – rilevabile anche d’ufficio – la mancanza nel contratto degli elementi obbligatori (durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento).

Poste. Il provvedimento modifica in più punti la disciplina dell’attività di bancoposta svolta da Poste italiane sottoponendo vari aspetti della sua attività alle disposizioni del testo unico bancario, applicabili a tutti gli altri istituti bancari. In particolare sono modificate alcune norme in materia di servizi di pagamento ( anche con l’emissione di moneta elettronica) e di tutela dei consumatori. I bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica; il servizio di riscossione di crediti, l’esercizio del commercio di oro sono incluse nelle attività di Bancoposta; Poste Italiane possono stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari; la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli è effettuata in modo semplificato con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; in sostanza le comunicazioni devono essere effettuate, a pena di inefficacia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Infine la norma autorizza Poste al collocamento di strumenti finanziari e ai servizi di investimento con gli stessi poteri e limiti degli altri istituti bancari, con ciò accogliendo alcune osservazioni dell’Antitrust volte ad aumentare la concorrenza nel settore dei servizi bancari (art. 24-bis).

Servizi pubblici locali (art. 34). Si prevede in particolare:

– l’affidamento dei servizi in base ad una relazione dell’ente affidante (comma 20) sulle ragioni della scelta circa le modalità dell’affidamento. Tale relazione definisce anche i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le eventuali compensazioni economiche erogate dal sistema pubblico al fine di contenere le tariffe;

– l’adeguamento, entro il 31 dicembre 2013, degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l’introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21);

– la cessazione, al 31 dicembre 2020, degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003, se privi di scadenza (comma 22);

– una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23);

– l’abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL, oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24);

– l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell’energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25). Con tale ultima disposizione si è ricondotto il servizio ferroviario regionale nell’ambito dei servizi pubblici locali anche se gestito dalle Regioni. Inoltre è stata soppressa la condizione del valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui, stabilita per l’affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni dell’acquisizione di beni e servizi strumentali;

– si modifica il regime relativo alla determinazione della tariffa base del servizio idrico integrato, al fine di aggiornare la disposizione al mutato quadro delle competenze delineatosi nel corso degli ultimi anni (comma 29).

Trasporti. L’art. 34-octies disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l’affidamento con gara. La norma riguarda sia i servizi in concessione alle FS che quelli gestiti da altre imprese, tranne i servizi temporanei e provvisori. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali non inferiori alle province e non superiori all’ambito regionale, organizzati in modo tale da risultare “ottimali” cioè tali da massimizzare l’efficienza e realizzare l’integrazione con i servizi minimi , tenendo conto dell'integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali e delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo.

Dal 31 dicembre 2013 i servizi devono essere affidati con procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi comunitari e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, con riferimento in particolare ai principi di economicità, trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le regioni e gli enti locali devono definire gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, determinate secondo il criterio dei costi standard tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.

Infine la legge determina la destinazione che le regioni e le province autonome devono attribuire alle economie di gara eventualmente realizzate, tutti improntati al miglioramento quantitativo e qualitativi dei servizio di trasporto regionale e locale automobilistico e alla loro economicità.

La ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale avverrà per l’anno in corso sulla base della spesa storica e stabilisce che il Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, sia utilizzato anche per la prosecuzione, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, degli interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina. La legge avvia un riesame della sostenibilità del piano economico e finanziario della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, sulla sostenibilità del finanziamento da parte di soggetti pubblici e avvia anche una selezione delle migliori offerte da parte di finanziatori privati. La mancata approvazione di un progetto definitivo da parte del CIPE di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione

Spiagge demaniali. La legge proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni delle spiagge demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (art. 34 duodecies).