Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (c.d. decreto crescita 2): il servizio di Bancoposta

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Le novità della disciplina di interesse per i consumatori

Il provvedimento modifica in più punti la disciplina dell’attività di bancoposta svolta da Poste italiane sottoponendo vari aspetti della sua attività alle disposizioni del testo unico bancario, applicabili a tutti gli altri istituti bancari. In particolare sono modificate alcune norme in materia di servizi di pagamento ( anche con l’emissione di moneta elettronica) e di tutela dei consumatori. I bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica; il servizio di riscossione di crediti, l’esercizio del commercio di oro sono incluse nelle attività di Bancoposta; Poste Italiane possono stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari; la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli è effettuata in modo semplificato con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; in sostanza le comunicazioni devono essere effettuate, a pena di inefficacia, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Infine la norma autorizza Poste al collocamento di strumenti finanziari e ai servizi di investimento con gli stessi poteri e limiti degli altri istituti bancari, con ciò accogliendo alcune osservazioni dell’Antitrust volte ad aumentare la concorrenza nel settore dei servizi bancari (art. 24-bis).

 
Per l’analisi delle altre disposizioni del provvedimento leggi la scheda generale